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   vergogna A.S.L.

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pamiaola

Registrato dal: 23-11-2005
| Messaggi : 11858
  Post Inserito 22-09-2006 alle ore 21:21   
nella sez. cani ha scritto la mia amica in persona che vi ringrazia e vi dà gli ultimi ragguagli sulla situazione del piccolo amico....
PAOLA


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cinnamon

Registrato dal: 22-09-2006
| Messaggi : 34
  Post Inserito 22-09-2006 alle ore 21:46   
ciao a tutte,
finalmente è tornata lalinea a casa mia e posso scrivervi. sono io quella che ha trovato il cane! prima di tutto grazie a tutti/e. vi spiego la situazione. ho sentito adesso il veterinario, il cane è stato rimesso in strada e per chi fosse di napoli, il quartiere è PIAZZAVANVITELLI-SAN MARTINO. sto cercando persone che abitano in quella zona in modo che possano dargli da magiare in questi giorni...io abito molto lontano da lì. tramite paola sono stata messa in contatto con una dotto.ssa del comune che lavora all'uff. tutela, diritti e salute degli animale la quale, a sua volta, ha contattato il presidente dell'associaz. "lega animalista" che però non ha + posti e un'altra animalista che, anche lei, è oberata dal lavoro e non ha + posti. purtroppo la situazione non è buona. questa dott.ssa del comune sta continuando a cercare qualcuno che possa tenere il cane x un pò di giorni in attesa di un padrone (se no verrà rimesso in strada) ma considerando che domani è anche sabato le cose si fanno ancora + difficili e probabilmente si dovrà aspettare fino a lunedì. la situazione dell'asl è molto chiara: essendo un cane di quartiere, x LEGGE, appartiene al comune e se non lo si adotta (il che significa anche esserne responsabile legalmente e quindi perseguibile penalmente se non si rispetta la legge) non si può fare assolutamente nulla, neanche spostarlo di quartiere. l'unica cosa è avere come in tutte le cose le raccamondazioni nel senso che queste 2 persone che la dott.ssa del comune ha contattato sono animalisti volontari che spesso lavorano con loro ed essendo conosciuti dall'asl hanno anche credito. quindi solo tramite queste persone si può ottenere un rifugio x questo cane senza x forza doverlo adottare. io non posso adottarlo xchè ho già un altro cane di media taglia. x stasera massimo domani mattina dovrei avere anche la foto. nel frattempo vi scrivo la descrizione:
CANE DI MEDIA TAGLIA
MASCHIO, STERILIZZATO, MICROCHIPPATO
MANTO TIGRATO MARRONE E NERO
MUSO E ORECCHIE LUNGHE
ANNI 1,5-2 CIRCA
BELLISSIMO E DENUTRITO

al momento quello che si può fare è aspettare che questa dott.ssa del comune trovi qualcuno che ha influenza nei confronti dell'asl di modo li possa convincre a far stare il cane x qualche giorno in una pensione; cercare a napoli qualcuno che abita in quella zona in modo che nel frattempo possa farlo mangiare; e cosa + importante trovargli un padrone!!!!!
grazie a tutti. vi aggiorno appena ho notizie


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Anonimo





Utente non pi� presente nel nostro database!

Registrato dal: 01-01-1970
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  Post Inserito 22-09-2006 alle ore 22:44   
Cara Paola vedo che hai telefonato a mezzo mondo ma non ai ...media. Ti avevo già suggerito che se solo una radio o una tv privata avessero fatto un servizio, sicuramente qualcuno sarebbe intervenuto.Molte volte queste storie "assurde" muovono la coscienza delle persone. Comunque, il cane è di proprietà del comune???? Bene, allora ha l'obbligo di rispettare la Legge Nazionale e dare al cane un riparo dalle intemperie e il cibo,se questo non avviene è maltrattamento e il cane può essere sequestrato. Certo per tutto questo bisogna fare un esposto,NON una denuncia.Come ti ha già suggerito qualcun'altro, al comune ci sono i Verdi????Allora chiamateli e ditegli di intervenire e fare quello per i quali la gente li ha votati,così ha detto il loro capo Pecoraro. Più di così....non sò. Ciao


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delfino

Registrato dal: 18-02-2006
| Messaggi : 1554
  Post Inserito 22-09-2006 alle ore 23:37   
Bene.....vedo che aver dato la denominazione di "cane di quartiere" ad un randagio sterilizzato è solo un modo del Comune per non accollarselo, lui non si riproduce e chissenefrega se muore di fame o per una bronchite! Che schifo!
Una volta erano solo i gatti che non potevano essere spostati dal loro luogo e avevavo diritto alla loro libertà, oggi siccome non si sa più come fare e non si vuole fare anche il cane ha "acquisito" previa sterilizzazione questo diritto! Bel progresso!!!
Spero che questa storia vada a finire bene......ma quanti cani saranno in questa situazione..........liberi di morire di fame e/o di una banale malattia!
Io comunque come dice Micetto a questo punto scriverei una mail anche a "striscia la notizia" che ricomincia proprio in questi giorni, si sono occupati spesso di cani. E anche è riscontrabile il reato di "maltrattamento" anche se secondo me è anche abbandono visto che nessuno lo sfama e lo cura, mi sembra che ci siano tutti i requisiti per creare un bel casino......un comune che non rispetta una legge dello Stato!
Comunque grazie a tutte e due per quello che fate e farete per questa creatura.


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: delfino il 22-09-2006 23:41 ]


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edissa

Registrato dal: 22-09-2006
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  Post Inserito 23-09-2006 alle ore 00:37   
ho letto la risposta simpatici loro dicono che il nutrimento non li riguarda e allora perchè sul sito della regione campanai ho trovato quetso simpatico allegato di cui copio la parte saliente

Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002 1 / 1
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3438 - Area Generale
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001,
concernente la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.
ALLEGATO 2
Regolamentazione per il riconoscimento del cane di quartiere
( articolo 10 comma 2 Legge Regionale n° 16/’01 )
Protocollo d’intesa A.S.L. n° ____ di __________________ e l’Associazione Protezionistica ____________
iscritta all’Albo Regionale ed operante nel Comune di _____________________________________________
Requisiti del cane di quartiere:
a) non deve essere un cane morsicatore;
b) non deve aver subito segnalazioni in quanto autore di molestie;
c) non deve appartenere alle seguenti razze: pit-bull, dobermann, rottweiler, dogo argentino;
d) deve essere clinicamente sano;
e) deve essere vaccinato contro le malattie più comuni dal Servizio Veterinario competente;
f) deve essere sterilizzato chirurgicamente dal Servizio Veterinario competente;
g) deve essere iscritto all’anagrafe canina e tatuato/microchippato a nome del Comune di appartenenza;
h) deve portare un segno di riconoscimento ben visibile;
i) deve sussistere la oco-eto compatibilità del cane nel quartiere dove è inserito;


NOTA BENE................................

j) deve essere assistito dal volontario dell’Associazione che ne assume l’onere della gestione,
garantendo:
- la giornaliera somministrazione di alimenti, effettuata in modo da non imbrattare il suolo pubblico;
- la vigilanza sullo stato di salute del cane, assicurando allo stesso adeguata assistenza sanitaria
presso le strutture Veterinarie dell’A.S.L..

NON MI SI COPIA IL LINK ti accludo quello in formato html
http://72.14.221.104/search?q=cache:C7P1kqBhdgwJ:www.sito.regione.campania.it/burc/pdf02/burc42or_02/del3438_02all1_2_3_4_5.pdf+cane+di+quartiere&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=4&lr=lang_it

ci sono arrivata facendo cerca con google cane di quartiere e mò vediamo se dicono che a loro non li riguarda!




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edissa

Registrato dal: 22-09-2006
| Messaggi : 1977
  Post Inserito 23-09-2006 alle ore 00:39   
mo te lo riposto tutto poi vedo che altro riesco a trovare ACC. sabato devo discutere la tesi di fien corso di formaizoen in mediazione familaire se no ero con voi


Page 1
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 20021 / 1 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3438 - Area Generaledi Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. ALLEGATO 1 Al Servizio Veterinario A.S.L.n° _____Distretto n° ____ di ___________________________fax _____________________Oggetto: Trasmissione scheda di applicazione microchip. Io sottoscritto Dr. _____________________________________________ Veterinario Libero Professionista, con studio in _________________________________ via _________________________ tel _____________DICHIARO che in data _______, presso il mio studio, ho provveduto all’applicazione del microchip al cane di razza ___________________ sesso _______ mantello __________________________taglia ___________________, nato il _____________ di nome _______________ di proprietà del Sig./ra __________________________________ nato/a a _______________________________ il _____________e residente in ______________________ via __________________________________ n° ____________tel ______________________codice fiscale ________________ identificato/a _______________________con documento ________________________ rilasciato da __________________________________________________lì _______In fede La parte autorizza, nel rispetto delle norme contenute nella L. n°675/’96 e successive, al trattamento deidati personali esclusivamente per le finalità di prevenzione e per gli altri casi previsti dalle norme generali e speciali. ___________ lì ______________ firma del Proprietario
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Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 20021 / 1 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3438 - Area Generaledi Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. ALLEGATO 2 Regolamentazione per il riconoscimento del cane di quartiere ( articolo 10 comma 2 Legge Regionale n° 16/’01 )Protocollo d’intesa A.S.L. n° ____ di __________________ e l’Associazione Protezionistica ____________iscritta all’Albo Regionale ed operante nel Comune di _____________________________________________Requisiti del cane di quartiere: a) non deve essere un cane morsicatore;b) non deve aver subito segnalazioni in quanto autore di molestie; c) non deve appartenere alle seguenti razze: pit-bull, dobermann, rottweiler, dogo argentino; d) deve essere clinicamente sano; e) deve essere vaccinato contro le malattie più comuni dal Servizio Veterinario competente; f) deve essere sterilizzato chirurgicamente dal Servizio Veterinario competente; g) deve essere iscritto all’anagrafe canina e tatuato/microchippato a nome del Comune di appartenenza; h) deve portare un segno di riconoscimento ben visibile; i) deve sussistere la oco-eto compatibilità del cane nel quartiere dove è inserito; j) deve essere assistito dal volontario dell’Associazione che ne assume l’onere della gestione, garantendo: - la giornaliera somministrazione di alimenti, effettuata in modo da non imbrattare il suolo pubblico; - la vigilanza sullo stato di salute del cane, assicurando allo stesso adeguata assistenza sanitaria presso le strutture Veterinarie dell’A.S.L..
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Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 20021 / 1 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3438 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. ALLEGATO 3 Al Servizio Veterinario A.S.L. _________________ Distretto n°________di ______________________Oggetto: Istanza cane di quartiere. Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________________________il ____________________ residente in _________________________________________________________via _________________________________________ n° ________________ tel _______________________documento di riconoscimento _________________________________________________________________rilasciato da _____________________________, nella qualità di Legale Rappresentante della Associazione ___________________________________________________________________________________________iscritta all’Albo della Regione Campania al n° ___________________________________________________PROPONE a codesto Servizio il riconoscimento del cane di quartiere così identificato: razza __________________________ sesso ______________________ mantello ______________________età ___________________________ taglia ______________________ microchip _____________________segno di riconoscimento __________ , regolarmente presente in via _______________________________, _______________________________ quartiere __________________________________________________Dichiara, al riguardo che l’onere della gestione e la responsabilità è del Sig. _______________________________________________________ nato a ______________________ il ____________________________residente in _______________________ via __________________________________________ n° ______identificato a mezzo del seguente documento ____________________ rilasciato da ___________________iscritto alla suindicata Associazione._______________lì__________ In fede Le parti autorizzano, nel rispetto delle norme contenute nella L. n°675/’96 e successive, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di prevenzione e per gli altri casi previsti dalle norme generali e speciali. _____________ lì ___________ firme _________________________ _________________________RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO N° Progressivo: cane vaccinato con il cane sterilizzato in data Si accoglie Si respinge ______________ lì _________Il Veterinario Ufficiale
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Page 4
ALLEGATO 4 Vidimazione A.S.L. REGISTRO DI CARICO-SCARICO CANI Timbro della Ditta: __________________ Titolare: ___________________________ CARICO SCARICO n° data fornitore razza sesso età mantello microchip o tatuaggio data Cognome e nome acquirente data eventuale decesso estremi smaltimento Pag. ___
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Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 20021 / 1 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3438 - Area Generaledi Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. ALLEGATO 5 DATI DELLA DITTAO DELL’ALLEVATOREAl Servizio Veterinario A.S.L. ___________ dist. n° _________via ______________________________ Città _____________________________Fax ________________________Oggetto: Comunicazione di avvenuta vendita/cessione del cane sotto identificato. Il sottoscritto _____________________, nato a _________________ il _____________________________e residente in ____________________ via ______________________________________________________DICHIARA che in data _______________________ ha ceduto / venduto il cane di razza ________________________________,di sesso __________ , di età ________________________di mantello ____________________________, con tatuaggio /microchip* __________________________al Sig. _________________________________ nato a ____________________________________________(Prov._____) il ___________________________, residente a _______________________________________(Prov._____) via ___________________________________________ n° ______ tel ___________________codice fiscale ______________________________________ lì _____________ firma e timbro*Oltre il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso la ditta e/o l’allevatore è tenuto a registrarlopresso il Servizio Veterinario competente per territorio.Da conservare da parte della Ditta o Allevatore per 5 anni. La parte autorizza, nel rispetto delle norme contenute nella L. n°675/’96 e successive, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di prevenzione e negli altri casi previsti da norme generali e speciali. ____________ lì ____________ firma dell’acquirente


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edissa

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  Post Inserito 23-09-2006 alle ore 00:45   
ho trovato questa penso si riferisca all'allegato di cui sopra riguardo al cane di quartiere



Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002 1 / 4
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3438 - Area Generale
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001,
concernente la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.
LINEE GUIDA LEGGE RANDAGISMO
(Legge Regionale n° 16 del 24/11/’01)
Articolo 1
comma 2
“Ad esclusione degli animali che risultano essere impiegati per le attività sportive professionistiche e nei
servizi sociali”: questa esclusione riguarda animali diversi da cani e gatti.
Articolo 2
comma 1
“ omissis … devono inoltre ottemperare alle comuni norme igieniche generali condominiali “:
si intendono gli spazi comuni del condominio.
Per “comuni norme d’igiene generale “ si intende l’osservanza delle norme d’igiene urbana.
Articolo 3
Per quanto attiene all’autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, si è in attesa della
risposta a un quesito formulato dal Settore Veterinario ai Prefetti ed ai Questori delle Province della
Campania, il cui esito sarà tempestivamente comunicato alle AA.SS.LL..
Articolo 4
comma 6
Per le AASSLL che già utilizzano microchip l’applicazione del microchip è contestuale all’anagrafe, cioè al
momento dell’iscrizione ( entro 60 giorni dalla nascita o dall’acquisizione ).
Il Medico Veterinario Libero professionista che vuole inserire i microchip, presso la propria struttura
ambulatoriale, ne fa domanda al Servizio Veterinario competente, dimostra il possesso del lettore,
acquista personalmente i microchip, ed invia al Servizio Veterinario competente entro 48 ore, anche a
mezzo fax, l’avvenuta applicazione su modulo predisposto dalla Regione e fornito dalla ASL.
Il Servizio Veterinario avrà cura di inviare al proprietario la cedola anagrafica ASL del cane.
La Regione provvederà a verificare, l’utilizzo dei microchip ed il sistema informatico di registrazione da
parte delle AA.SS.LL..
comma 13
L’obbligo di segnalazione di cani non iscritti all’anagrafe è esteso, in via analogica e a fortori anche ai
Veterinari pubblici delle AA.SS.LL., dell’Università, degli Istituti Zooprofilattici e di altri enti pubblici.
Articolo 5
comma 1, lett.a)
Gli interventi, finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili, sono
quelli previsti dall’articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320/’54: si identificano, cioè,
nella vigilanza veterinaria.
comma 1, lett.b)
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002 2 / 4
Gli interventi di sterilizzazione riguardano cani e gatti,femmine e maschi, con assoluta priorità per
randagi, dovendo la ASL sterilizzare, a proprie spese, anche cani e gatti padronali a richiesta dei
proprietari.
Si ritiene opportuno che a tutti i cani ed i gatti sterilizzati, sia dai Medici Veterinari dipendenti che dai
Medici Veterinari libero professionisti, venga applicato, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio
indicante la lettera S (sterilizzato).
comma 1, lett.c)
Le AA.SS.LL. ed i Comuni devono determinare le spese, rispettivamente, di cattura e custodia da esigere
da eventuali proprietari, al pari del loro costo.
comma 1, lett.d)
La gestione sanitaria dei canili pubblici da parte delle AA.SS.LL., ivi compresi i canili pubblici affidati in
tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle Associazioni di volontariato protezionistiche,
zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell’apposito Albo regionale, deve intendersi
riferita unicamente, alla fornitura di personale veterinario, di farmaci e parafarmaci che occorrono per
curare i soggetti ospitati, con esclusione delle attrezzature sanitarie e chirurgiche che saranno a carico
del Comune, al quale competerà, altresì, la messa a disposizione del personale che effettuerà le
prescritte terapie.
comma 1, lett.f)
La trasmissione dei dati, relativi all’anagrafe, ai Comuni, ogni sei mesi, deve essere inteso come limite
massimo.
comma 1, lett.g)
Lo smaltimento deve essere effettuato previa verifica di un eventuale tatuaggio o microchip.
L’intervento sugli animali feriti a cura dei Servizi Veterinari, avviene su chiamata dell’Autorità,
(Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, ecc.) a cui compete la verifica della reale necessità
dell’intervento veterinario e l’assistenza al professionista Veterinario, per finalità di ordine pubblico,
durante l’intervento.
Il Comune è tenuto, nelle more della realizzazione del canile pubblico, a rendere operative idonee
procedure per la degenza dei cani e dei gatti feriti.
comma 2
Le AA.SS.LL. devono attuare procedure straordinarie di sterilizzazione dei cani randagi, secondo piani
operativi elaborati e predisposti dai Servizi Veterinari e successivamente adottati dai Comuni con
Ordinanza Sindacale, con valore temporale almeno quinquennale, al fine di ridurre drasticamente la
riproduzione incontrollata per strada dei cani randagi, nella quale sia previsto che i Servizi Veterinari, in
stretta collaborazione con le Associazioni Protezionistiche riconosciute dalla Regione, provvedano
all’accalappiamento di cani randagi, alla loro sterilizzazione chirurgica che deve riguardare sia i maschi
che le femmine, alla loro reimmissione sul territorio di prelevamento, senza ulteriori adempimenti sanitari
obbligatori.
Articolo 7
comma 4, lett.b)
Il 3% della superficie destinata al reparto contumaciale isolato, deve intendersi riferito all’intera area
edificata e non, quindi, al perimetro del lotto.
comma 4, lett.g)
Le aree dei box, comprensive di una zona coperta e di una scoperta, devono intendersi riferite a misure
minime richieste per il benessere dei cani.
Per animali di piccola taglia si intendono i cuccioli e cani di peso non superiore a 2 kg
Per animali di media taglia si intendono cani di peso non superiore a 8 kg
Per animali di grande taglia si intendono cani di peso non superiore a 15kg
Per animali di taglia gigante si intendono tutti quelli superiori a 15 kg.
comma 5
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002 3 / 4
Le aree per la ricreazione degli animali ( aree di sgambamento ), di cui al comma 5 dell’articolo 7,
dovranno essere utilizzate da tutti i cani ricoverati nelle strutture, ivi compresi quelli tenuti in box
singoli.
Articolo 8
comma 2
Le disposizioni contenute nei comma 1 e 2 dell’articolo 8, lette congiuntamente al I° comma, lettera c
dell’articolo 5, devono intendersi nel senso che le AA.SS.LL. sono tenute, nel termine ordinatorio di tre
mesi dall’entrata in vigore della legge, ad effettuare, preliminarmente, il censimento delle strutture
private convenzionate e di quelle gestite dalle Associazioni zoofile di volontariato, esistenti nell’ambito
del proprio territorio e a far pervenire ai Comuni interessati i dati concernenti il numero dei cani ospitati
nelle medesime, dei quali sia accertata la sicura appartenenza da parte dei servizi veterinari delle
AA.SS.LL. di provenienza.
Successivamente ai predetti adempimenti, i Comuni ai quali sia stata data comunicazione di cani custoditi
presso le predette strutture, che siano stati rinvenuti nel territorio dei predetti Enti, la cui appartenenza
sia stata accertata dalla A.S.L. di provenienza, provvederanno al loro mantenimento, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con le strutture più volte citate.
Anche in assenza di una espressa previsione normativa, si ritiene che oltre al numero ed alla provenienza
dei cani ospitati nelle strutture indicate nel I capoverso, le AA.SS.LL. potranno, su richiesta dei Comuni,
far pervenire agli stessi altri dati, ivi compresa la percentuale di mortalità dei cani ospitati.
comma 5
Per gestione sanitaria dei cani randagi ospitati presso canili privati, ivi compresi quelli gestiti dalle
Associazioni, ancorchè convenzionati con i Comuni, si intendono tutte le prestazioni sanitarie necessarie
alla cura dei cani ospitati.
Articolo 9
comma 5, 1°cpv
L’affidamento temporaneo non può durare oltre i sessanta giorni dalla cattura, trascorsi i quali, senza che
sia stato reclamato, il cane deve ritenersi automaticamente e definitivamente ceduto all’affidatario.
comma 5, cpv 2
L’obbligo della sterilizzazione e del tatuaggio prima della cessione in affidamento, vale anche per i cani
randagi ospitati presso canili privati, ivi compresi quelli gestiti dalle Associazioni, ancorchè
convenzionati con i Comuni.
Articolo 10
comma 2
Al fine di uniformare i comportamenti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Associazioni Protezionistiche e
dei Comuni, si suggerisce uno schema di protocollo d’intesa A.S.L. – Associazioni Protezionistiche,
concernente le condizioni per il riconoscimento del cane di quartiere, da proporre al Sindaco per la
relativa regolamentazione ( vedi allegato 2)
Si propone, inoltre un modello d’istanza di riconoscimento del cane di quartiere ( vedi allegato 3).
Articolo 12
comma 6, lett.a)
Il modello di registro di carico e scarico degli animali, per i rivenditori o allevatori, la cui predisposizione
spetta alla Giunta Regionale, è quello riportato nell’allegato 4.
comma 6, lett.c)
Il modello di comunicazione di avvenuta vendita o cessione del cane è, invece, riportato nell’allegato 5.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 42 del 09 settembre 2002 4 / 4
Articolo 16
comma 3
Ai fini dell’iscrizione delle Associazioni Protezionistiche nell’Albo Regionale, deve risultare, dall’atto
costitutivo, che le attività dell’Associazione sono rivolte a finalità protezionistiche, esclusive o
assolutamente prevalenti degli animali.


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edissa

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  Post Inserito 23-09-2006 alle ore 00:50   
ci vuole davvero faccia tosta a lavarsene le mani loro con gli stipendi che prendono.
occhio al battage pubblicitario spesso è un arma a doppio taglio e il cane rischia di sparire è atroce dirlo ma è così.magari fatelo dopo che il cane ha trovato casa se proprio volete sputtanarli.


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 Profilo
rhinodimaio

Registrato dal: 31-05-2005
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  Post Inserito 23-09-2006 alle ore 10:39   
ATTENZIONE, fate come dice edissa altrimenti lo prendono e lo sopprimono!!

Sono con voi, forza!!


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Anonimo





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| Messaggi : 
  Post Inserito 23-09-2006 alle ore 10:45   
Ma come lo sopprimono!?!
Quale legge permette questo!?!come è possibile una cosa simele!?!


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