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  >>  Diritti degli animali  >>  Deiezioni canine - Discussione n 79808 - PermaLink
   Deiezioni canine

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AutorePagina: 3 di 4
Alexa87

Registrato dal: 17-01-2013
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  Post Inserito 27-08-2013 alle ore 13:03   
Secondo me invece, nessuno è tenuto a discriminare.. nel senso... se io Tizio non ho nessun animale per qualsiasi tipo di motivo, anche perchè magari non mi piacciono, ho più che il diritto di indispettirmi se vedo qualcuno con un cane che sporca, incidente o meno. La strada, inteso come luogo pubblico, DEVE essere pulita, a me Tizio, interessa questo, sta al padrone cercare un modo per far si che il cane, anche purtroppo per un incidente dovuto alla sua salute, non sporchi. E' un ragionamento estremo, per carità, considerando che poi sono gli umani che sporcano maggiormente, però almeno io mi metto al riparo da qualsiasi critica, giusta o sbagliata che sia... Per dire, una mia vicina aveva un cane vecchietto che per problemi di salute, povero amore, si perdeva la cacca in strada..dato che è difficile pulire la diarrea.. gli metteva il pannolone.. almeno nessuno le diceva nulla


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MilenaF

Registrato dal: 29-06-2012
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  Post Inserito 27-08-2013 alle ore 14:16   
REGOLAMENTO COMUNE DI TORINO

TITOLO III - CANI



Articolo 18 - Definizione


1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.


Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali


1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.


Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena


1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.
Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.


Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche


1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.


Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani


1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 24.


Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici


1. Sui mezzi pubblici di trasporto, comprese le linee di metropolitana, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.


Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide


1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.



Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale


1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Torino segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

7. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.


Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia


1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.


Articolo 26 bis - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani


1. La Città di Torino promuove, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di una Commissione Tecnico Scientifica permanente con il compito di elaborare interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1, provvede in particolare a quanto di seguito indicato:
- monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
- definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.


Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio


1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.


Articolo 28 - Documenti da portare al seguito


1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

Questa è 'la legge'.
Il buonsenso dice di buttare l'acqua anche sulla pipì.
Ma il mio cane ha diritto ad un'uscita (mini) come tutti gli altri, pur disabile grave.
Fatti salvi i miei DOVERI (per legge e buonsenso), vorrei proprio gli fossero riconosciuti i suoi DIRITTI (che sfrutta per un terzo, tra l'altro; per il resto del giorno/notte ha le sue traversine in casa). E, no, se non costretta per patologia sua, io non lo condannerei mai al pannolone per non sentir nessuno parlare. Ma proprio no. Un suo 'sorriso' vale tutte le litigate del mondo. Chiamiamo pure i vigili (che tanto non verranno), e vedremo. La strada deve essere pulita, sì. E la si pulisce. Il resto è intolleranza.


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kicca29

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  Post Inserito 27-08-2013 alle ore 14:57   
però sulla mia scarpa no e che cavoloooo !!!!!!
Stamattina eravamo in tre davanti ad un negozio ad aspettare che questo aprisse. Uno yorkshire mi ha spisciottato sulla scarpa da ginnastica bianca (tra l'altro uscita di lavatrice sabato) e la padrona giù a ridere senza neache scusarsi
Ma porca vacca adesso ho una scarpa bianca e una gialla e mi tocca rilavarla anche perchè puzza terribilmente. Ma invece di dire che lo fa spesso ridendo non sarebbe meglio scusarsi e tenerlo lontano dai piedi delle altre persone? Io non mi sono arrabbiata ma magari prima o poi qualcuno che l'insulta lo trova!!!


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MilenaF

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  Post Inserito 27-08-2013 alle ore 15:16   
.. eddai, persino Bianconiglio (24 kg di cane disabile grave) è 'tirabile' via, se mai gli venisse in mente di fare una roba del genere!!
La tipa lì secondo me ci si diverte davvero, magari manda poi i filmati a Paperissima Il problema è che qualcuno potrebbe prendersela con il canuzzo che, poverino, con un rinforzo positivo così continuerà a farlo pensando di compiacerla..
E io insisto che ci vorrebbe un corso, ma serio, per avere un cane, dal minicane all'alano: ci sono 'proprietari' davvero pessimi. E ci rimettiamo tutti.

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: MilenaF il 27-08-2013 15:17 ]


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kicca29

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  Post Inserito 27-08-2013 alle ore 17:42   
infatti il canino scodinzolava tutto contento . Ma è mica colpa sua se la padrona è rimbambita. Adesso si trasferisce pure negli Stati Uniti così contribuisce a rinforzare la "meravigliosa" idea che hanno all'estero degli italiani


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misssmith
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  Post Inserito 27-08-2013 alle ore 19:19   


27-08-2013 alle ore 17:42, kicca29 wrote:
Adesso si trasferisce pure negli Stati Uniti



Così al primo paio di scarpe spisciottato, le fanno causa e la spolpano, vedrai poi come se la riderà!

Comunque, in un paese civile (chiamato Utopia ) ci dovrebbero essere:
1) dei regolamenti comunali chiari
2) delle aree per cani in ogni comune
3) vigili/guardie zoofile che facciano rispettare il regolamento
4) corsi obbligatori per proprietari
5) corsi nelle scuole (magari non solo sui cani)
E' chiedere troppo?


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MilenaF

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  Post Inserito 28-08-2013 alle ore 13:21   


27-08-2013 alle ore 19:19, misssmith wrote:
Comunque, in un paese civile (chiamato Utopia ) ci dovrebbero essere:
1) dei regolamenti comunali chiari
2) delle aree per cani in ogni comune


Dai, che Torino sta almeno a due punti!


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Sgringi

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  Post Inserito 01-09-2013 alle ore 08:54   
Ho letto tutti i vostri commenti e mi trovo d'accordo su alcune cose, su altre no....
io viaggio sempre con sacchettini, bottigliette d'acqua e detersivo..
raccogliamo tutto e stiamo attenti a non fagliela fare in posti sconvenienti..
bé ci arrivo anche io per buonsenso a non fagliela fare davanti ai portoni di casa (mai successo)..
io da proprietaria faccio quanto più possibile per evitare disagi alle altre persone ma non siamo ridicoli.... Il cane che fa pipi in mezzo ad una strada lontano da portoni e macchine non crea problemi e all'aria aperta non puzza o meglio non si sente cosi tanto come si vuol far credere..
piove un giorno si e uno no e il comune essendo una strada non privata deve garantire la pulizia..
perché cane o non cane una strada si sporca lo stesso se non viene nemmeno considerata.

visto che non voglio rogne mi porto acqua e detersivo per sciacquare la strada comunale dove il mio cane osa fare pipi e a quanto pare non va bene nemmeno cosi perché ultimamente ho ricevuto insulti, minacce e l'altro giorno mi sono trovata appesa alla porta il cartello dell'ordinanza comunale di raccogliere i rifiuti solidi.

capite bene che una, dopo fare i salti mortali per andare incontro alla gente, si ritrova questo trattamento... Bé dire che sono INVIPERITA è dir poco.

mi sono rivolta ai vigili e, in realtà, il cane può davvero fare pipi dove vuole.. Per essere assurdi anche sulle vetrine dei negozi..
ovviamente sta al buon senso del proprietario nn farlo.. Ma nessuno può dire nulla..

ok, mi sono sfogata.




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Sgringi

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  Post Inserito 01-09-2013 alle ore 09:02   
Ah no, dimenticavo altre due cosette: vogliamo parlare dell'apposito contenitore delle deiezioni canine con relativi sacchettini che è sempre pieno e mai viene svuotato?
quello é compito del comune farlo oppure il cattivo odore che proviene da li è colpa dei cani che sporcano?

secondo: per tutti quelli che dicono "il mio cane certe cose non le fa", "il mio sporca solo nelle aiuole" beh... Il mio cane non è perfetto come il vostro, noi non abbiamo aiuole, non ci sono prati e il più vicino dista 10 minuti di camminata.

io e il mio cane non peluches che fa cacca e pipi salutiamo



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misssmith
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  Post Inserito 01-09-2013 alle ore 09:27   
Sgringi, nelle risposte date a Just si parlava di angoli delle case, portoni, ruote di automobili...Pipì chiama pipì ed è chiaro che sta al nostro buon senso cercare di 'impedire' il fattaccio in tutti i modi. Nel tuo caso, mi par di capire che stai già facendo il possibile, se qualcuno se la prende con te non resta che spiegare quello che richiede la legge e quello che fai tu e poi amen, che si mettano l'anima in pace...


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