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  >>  Diritti degli animali  >>  legge 899 sez II corte di Cassazione e 1394...ANIMALI nei CONDOMINI - Discussione n 95005 - PermaLink
   legge 899 sez II corte di Cassazione e 1394...ANIMALI nei CONDOMINI
Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 5 )
hugo

Registrato dal: 09-12-2008
| Messaggi : 4641
  Post Inserito 12-04-2016 alle ore 10:55   
Sono a chiedere se queste due sentenze a favore del padrone che tiene un animale d'affezione annulla la legge in merito al Divieto nel volere animali nel condominio.

Se è possibile sono a chiedere delucidazioni in merito e citazioni zona Firenze.
Su internet non trovo niente.
grazie


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lillina
| CV STAFF

Registrato dal: 15-04-2006
| Messaggi : 51796
  Post Inserito 12-04-2016 alle ore 21:46   
Spiega un po' meglio

Qual'e ' il problema ?

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: lillina il 15-04-2016 17:48 ]


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hugo

Registrato dal: 09-12-2008
| Messaggi : 4641
  Post Inserito 13-04-2016 alle ore 08:40   
una mia amica ha un cane giovane di un anno circa di lupo e qualche vicino si è lamentato perchè ogni tanto abbaia quando lei è assente.
Il cane ha dietro casa uno spazio con giardino.
Il tutto da verificare personalmente e sembra che i condomini non si siano nemmeno lamentati.
La sentenza 899 e 1394 sez. II Corte di Cassazione che sono due leggi a favore degli animali d'affezione (meno 1394) ma leggendo in vari siti sembra che non tuteli la legge del Divieto esistente o no nell atto di compravendita.
Chiedo solo delucidazioni in merito

Queste sono le due leggi:

Sentenza n° 899 - Sezione II - Corte di Cassazione:

"E' inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Un regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. "

Sentenza n°1394 - Sezione II - Corte di Cassazione:
"Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. I cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari, contribuendo anche alla sicurezza sia della propria famiglia che dei vicini da parte di intrusioni in casa. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Inoltre la potenza dell'abbaio è inferiore ai 90 dB, di conseguenza il fatto non sussiste e i proprietari non sono querelabili." (art.844 codice civile)

La parte contrastante in merito all argomento animali in condominio:
. IN PRATICA se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell'atto d'acquisto, se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di animali; se nel regolamento è invece posto il divieto in questione, questo sarà vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto o della locazione sarà da voi menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se esso sarà da voi accettato e firmato. Solo in quest'ultimo caso i vicini potranno agire contro di voi e comunque dopo aver dimostrato che l'animale ha arrecato gravi disturbi al vicinato; ma ricordiamo che il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844 del Codice Civile).In sintesi, per poter inserire efficacemente nel Regolamento di Condominio il “DIVIETO” di tenere negli appartamenti di proprietà esclusiva i comuni animali domestici, è necessario avere l’unanimità dei consensi, in quanto tale divieto importa una limitazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condòmini sulle porzioni del fabbricato appartenenti in esclusiva ad essi. E' necessario, quindi. che la “limitazione”, per essere efficace,sia espressamente accettata da tutti.


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mari10
| CV STAFF

Registrato dal: 10-09-2010
| Messaggi : 1945
  Post Inserito 13-04-2016 alle ore 15:38   
ciao Hugo, quelle che citi sono sentenze (non leggi) piuttosto datate (Cass. del 24/3/72 n.899 e Cass.1394/2000), quindi antecedenti alla riforma del codice civile del 2012. Il nuovo art. 1138 u.c. del cod. civ. dice ora che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".
Quindi i precedenti regolamenti contrari a questa disposizione di legge vanno disapplicati e i nuovi sarebbero nulli.

Resta il fatto che detenere un cane che abbai continuamemente, superando la soglia della normale tollerabilità (non ricordo ora quanti decibel siano previsti dalla giurisprudenza più recente) è un illecito civile che comporta l'obbligo di cessazione della molestia e di risarcimento dell'eventuale danno.
Se questo non è il caso della tua amica, può stare assolutamente tranquilla.

Assisto un paio di associazioni animaliste e quindi mi mandano spesso proprietari di cani con problemi simili: basta rispondere gentilmente che il cane abbaia occasionalmente e non negli orari di riposo, come facilmente comprovabile. Inutile arrabbiarsi e citare sentenze.
Se insistono li si diffida dal non molestare.



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hugo

Registrato dal: 09-12-2008
| Messaggi : 4641
  Post Inserito 14-04-2016 alle ore 08:25   
dalla sentenza i DB sono 90db....
avevo letto art. 1138 che sostituisce art 2012...
grazie mille perchè adesso ho le idee molto più chiare.

per chiarezza anche per chi ci legge ...


Il nuovo art. 1138 u.c. del cod. civ. dice ora che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".


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lillina
| CV STAFF

Registrato dal: 15-04-2006
| Messaggi : 51796
  Post Inserito 15-04-2016 alle ore 17:49   
modificato titolo ,cosi' è piu ù facile raggiungere l'argomento


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