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  >>  Diritti degli animali  >>  NORMATIVA CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE PREPARATI CITO/ISTOLOGICI - Discussione n 82039 - PermaLink
   NORMATIVA CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE PREPARATI CITO/ISTOLOGICI

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Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 15 )
paco1986

Registrato dal: 20-07-2013
| Messaggi : 1076
  Post Inserito 30-07-2013 alle ore 15:46   
Buongiorno,
per molti dubbi che mi tormentano sulla veridicità dei risultati del citologico pre-operatorio, e su quelli della biopsia dei reperti asportati durante l'intervento, avrei bisogno di formulare a tutti, utenti del forum e veterinari, una domanda:

Qualcuno di voi conosce le norme alle quali sono soggette le Sezioni di Anatomia Patologica delle Università per quanto riguarda la conservazione dei vetrini dei citolocici e dei vetrini e blocchetti istologici?

Io ho trovato qualcosa sul web, ma non conosco le fonti quindi vorrei assicurarmi che quello che ho letto corrisponde a quello che mi direte se vorrete rispondermi.

Grazie in anticipo


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: paco1986 il 05-09-2013 02:45 ]


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ACCHIAPPACODA

Registrato dal: 17-10-2011
| Messaggi : 1994
  Post Inserito 30-07-2013 alle ore 15:54   
Bella domanda...
Sinceramente ho una grossa difficolta' su questo quesito..per mia esperienza con citologici istologici e affini..non mi e' stato mai specificato sui modi di conservazione e se ero interessato in qualche maniera a richiederli x altre osservazioni in altri complessi..



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 Profilo
paco1986

Registrato dal: 20-07-2013
| Messaggi : 1076
  Post Inserito 30-07-2013 alle ore 16:07   
ciao Acchiappacoda, grazie per la risposta.
Credo di aver capito cosa volevi scrivere dopo quei puntini sospensivi...
A quanto leggo l'obbligo però c'è sia di conservazione sia di restituzione.
Alcuni testi letti on-line equiparano per omissis gli obblighi degli Ospedali Veterinari a quelli dei nostri ospedali, e sarebbero un bel pò di anni...non specifico quanti perché vorrei vedere se corrisponde in realtà a quelli che ho letto.




[ Questo Messaggio è stato Modificato da: paco1986 il 30-07-2013 16:08 ]


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AnoniVet
| MEDICO VETERINARIO

Registrato dal: 24-02-2013
| Messaggi : 1616
  Post Inserito 30-07-2013 alle ore 16:26   
Non so risponderti, però sono curiosa riguardo il motivo dei tuoi dubbi.


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 Profilo
paco1986

Registrato dal: 20-07-2013
| Messaggi : 1076
  Post Inserito 05-09-2013 alle ore 02:41   
Oggi il mio vet ha fatto richiesta dei vetrini e delle inclusioni in paraffina per un intervento eseguito 10 mesi fa.
Il Dipartimento ha già "messo le mani avanti" sulle inclusioni in paraffina negando la restituzione. Consegnerà solo i vetrini.
Ho già preparato una lunghissima mail con tutti i riferimenti alla normativa in vigore, affinché possa far valere i miei diritti.
Solo oggi poi mi sono accorto di un madornale errore....sul referto dell'istologico hanno sbagliato sia la data dell'accettazione che il numero del profilo: come non avere dubbi?
Preghino iddio fin da adesso che non risultino errori....altrimenti costerebbe loro molto cara...



LA NORMARIVA PARLA CHIARO:
-obbligo di conservazione per 5 anni, per quanto riguarda i preparati citologici
-obbligo di conservazione per 20 anni per tutti i preparati istologici, comprese le inclusioni in paraffina.

E' importante che tutti conoscano questo diritto già dalla fine di un intervento chirurgico, di modo che se c'è un minimo dubbio lo si possa risolvere tempestivamente.


Questo è il testo antico della normativa ad oggi ancora in vigore:

*****************************************************************************************************************
DPCM 20.02.84 art. 9 Circolare del Ministero della Sanità n. 61 del 19.12.86 N. 900.2/AG. 464/260Parere del Consiglio Superiore di Sanità – seduta dell’Ottobre 1987:



Conservazione materiale
La conservazione dei preparati istologici e citologici.

Ministero della Sanità DIREZIONE GENERALE OSPEDALI DIV. II

CIRCOLARE N° 61 del 19 dicembre 1986 N. 900.2/ AG. 464/260

Agli Assessori Regionali alla Sanità

Agli Assessori Provinciali alla Sanità
di Trento e Bolzano
LORO SEDI

e, p.c. Ai Commissari di Governo
LORO SEDI

Al Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio Centrale per i beni archivistici Div. III
ROMA

OGGETTO: Periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni sanitarie pubbliche e private di ricovero e cura.

Questo Ministero, sentito anche il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici – a seguito di specifiche richieste da parte di strutture sanitarie pubbliche e private in ordine al periodo di conservazione presso le strutture stesse della documentazione di cui all’oggetto, ha ritenuto opportuno, dopo aver consultato in proposito il Consiglio Superiore di Sanità, stabilire quanto segue:

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.

La conservazione va effettuata da prima in un archivio corrente e successivamente, trascorso un quarantennio, in una separata sezione di archivio, istituita dalla struttura sanitaria ai sensi dell’art. 30 del D.P.R.. 30.6.1963 n. 1409.

Non può procedersi al versamento del materiale in questione agli archivi di Stato, dopo il citato quarantennio, in quanto il versamento stesso è previsto esclusivamente per gli atti degli uffici statali a norma dell’art. 23 del suddetto D.P.R.

In merito alla conservazione, presso l’archivio delle istituzioni sanitarie, delle radiografie: non rivestendo esse il carattere di atti ufficiali, si ritiene che sotto il profilo medico, medico-legale, amministrativo e scientifico possa essere sufficiente un periodo di venti anni.

Tale indicazione si riferisce al periodo minimo di conservazione essendo consentito, agli Enti che lo ritengano necessario, un tempo di conservazione più lungo.

Si precisa, comunque, che ogni eventuale scarto di materiale in questione è condizionato al preventivo nulla osta del competente soprintendente archivistico in base all’art. 35 del citato D.P.R. n.4409/1963.

In analogia a quanto stabilito per le radiografie si ritiene che la restante documentazione diagnostica possa essere assoggettata allo stesso periodo di conservazione di venti anni previsto per le radiografie stesse finché non intervengano eventuali ulteriori disposizioni a modificare il limite predetto.

Si coglie l’occasione, infine, per segnalare che laddove i presidi sanitari trovassero difficoltà nell’allestimento di idonei locali da destinare ad archivio, è consentita la possibilità del ricorso alla microfilmatura sostitutiva di tutta la documentazione sanitaria, ai sensi della legge n. 15 del 4.1.1968, del D.P.C.M. 11.9.1974 e del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 29.3.1979.

Si precisa altresì che dev’essere osservato il più rigoroso rispetto delle sopracitate norme relative alla microfilmatura al fine di poter conferire alla documentazione sostitutiva valore legale.

Il MINISTRO
Carlo Donat Cattin

Per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco Polizzi

Documento inviato da Enrico Cristofori (Lecco)



Ministero della Sanità

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ SESSIONE XXXIX SEZIONE III

Seduta del 14 ottobre 1987

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ SEZIONE III

Vista la relazione della Direzione Generale Ospedali concernente il periodo di conservazione dei preparati citologici ed istologici negativi e positivi e delle inclusioni in paraffina;

Udita la Commissione relatrice (proff. Candia, Pontieri, Polizzi, Pistolesi; esperto: Marinozzi, relatore: Pontieri);

Premesso:

che la Direzione Generale Ospedali nella sua relazione rileva che esiste una discrepanza fra l’art. 9 del D.P.C.M. del 20.2.84 che fissa a cinque anni il periodo minimo di conservazione dei vetrini citologici ed istologici e delle inclusioni in paraffina (fatti salvi i disposti di specifiche disposizioni di legge), e la successiva circolare del 19.12.1986 n.61 relativa al periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura nella quale si stabilisce un periodo minimo di 20 anni per la "restante documentazione diagnostica" in analogia a quanto stabilito per le radiografie;

Rilevato:

che il Consiglio Superiore di Sanità si deve esprimere in ordine ai seguenti punti:

se quel particolare materiale diagnostico costituito dai vetrini citologici ed istologici e dalle inclusioni in paraffina possa essere legittimamente incluso nell’ambito della "restante documentazione diagnostica" contemplata nella circolare citata;
se, di conseguenza, le direttive espresse nella circolare n.61 relative al periodo di conservazione della restante documentazione diagnostica possano estendersi alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 20.2.84 e sostituirle completamente;
ESPRIME PARERE

che soltanto il materiale diagnostico istologico (costituito dal preparato e dalla relativa inclusione), indipendentemente dalla positività o negatività del referto, venga considerato parte integrante della "restante documentazione diagnostica" di cui alla circolare del 19.12.86 n.61, relativa al periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura e quindi conservate per venti anni;

R I T I E N E

inoltre, che le direttive espresse nella circolare n.61 siano estese alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 10.2.84 soltanto per i preparati istologici e le relative inclusioni fermo restando in ogni caso che i preparati citologici vadano conservati per un periodo di cinque anni.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

*****************************************************************************************************************


HO RIPRESO QUESTO TOPIC APERTO QUALCHE MESE FA AFFINCHE POSSA ESSERE UTILE AD ALTRI UTENTI.
AI MODERATORI CHIEDO, NEL CASO NON DOVESSE ESSERE QUESTA LA SEZIONE , DI SPOSTARLA IN QUELLA PIU' ADATTA


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: paco1986 il 05-09-2013 03:15 ]


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AnoniVet
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  Post Inserito 05-09-2013 alle ore 08:14   
Letto tutto, ma credo che questo riguardi le strutture umane, non quelle veterinarie. Sarebbe interessante approfondire, perchè tra colleghi non ne ho mai sentito parlare. Mi informerò anche io.


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paco1986

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  Post Inserito 05-09-2013 alle ore 11:07   


05-09-2013 alle ore 08:14, Joplinvet wrote:
Letto tutto, ma credo che questo riguardi le strutture umane, non quelle veterinarie. Sarebbe interessante approfondire, perchè tra colleghi non ne ho mai sentito parlare. Mi informerò anche io.





Grazie mille. Lo apprezzo.
Il testo parla di "istituzioni sanitarie pubbliche e private".....quindi, in mancanza di una normativa specifica, per "omissis" credo valgano debbano valere le stesse disposizioni valide per le strutture umane.
Sul web è letteralmente impossibile trovare uno straccio di riferimento ad una normativa specifica per le strutture veterinarie.....mi vien da pensare a questo punto che non sia mai esistita.


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AnoniVet
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Sì, è molto probabile.


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misssmith
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Paco, perché non invii una richiesta direttamente al ministero della salute?



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paco1986

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  Post Inserito 05-09-2013 alle ore 21:25   


05-09-2013 alle ore 21:05, misssmith wrote:
Paco, perché non invii una richiesta direttamente al ministero della salute?



Grazie Miss, proprio non ci avevo pensato, lo confesso. Non so se possano darmi una risposta visto che si tratta di sanità veterinaria, ma domattina chiamo.
Ho già visto il link che mi hai mandato: c'è la mail e c'è anche il tel....
Domani provo

Intanto una bella "letterina" all'Univesità è già partita.... per ora, ancora senza una risposta...




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