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  >>  Diritti degli animali  >>  colonia felina diritti e doveri - Discussione n 78022 - PermaLink
   colonia felina diritti e doveri
Autore
Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 2 )
didi45

Registrato dal: 25-09-2011
| Messaggi : 5461
  Post Inserito 24-11-2012 alle ore 02:21   
se dei gatti randagi che sono stanziali su un terreno privato a seguito della richiesta del proprietario di quel terreno vengono riconosciuti come colonia felina acquisiscono dei diritti e pongono dei doveri?
Ovvero in caso di vendita del terreno i gatti possono essere sfrattati o il proprietario ha l'obbligo di trovare loro una sistemazione?
Quali altri diritti e doveri si accendono con il riconoscimento?


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 Profilo
ericaf

Registrato dal: 01-01-2011
| Messaggi : 3558
  Post Inserito 24-11-2012 alle ore 10:43   
Credo che molto dipenda dal Comune e dai regolamenti, dovresti informarti presso il tuo Comune o l'ASL.

Ad esempio, online per Trieste si trova questo regolamento http://www.retecivica.trieste.it/new/admin/Immagini_up/html/20060526145248.pdf
e per il mio Comune c'è questo http://www.comunedistaranzano.it/media_file/regolamento_definitivo_animali_con_sanzioni-.pdf

dovrebbe essercene uno analogo anche per il tuo comune


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 Profilo
Benny76

Registrato dal: 18-12-2010
| Messaggi : 3718
  Post Inserito 29-11-2012 alle ore 09:31   
Ti riporto un estratto della Legge nr. 33 del dicembre 2009 Regione Lombardia ovviamente dove puoi riscontrare come operare correttaemnte per le colonie feline, se guardi il sito asl di Milano potrai facilmente trovare anche il modulo per il censimento della colonia, che va consegnato alla ASL competente ed al sindaco, in modo che appunto l'asl intervenga ai fini della sterilizzazione degli esemplari.
La colonia felina ti ricordo che deve essere composta da almeno 4 individui..

.. non ti pubblico tutti gli articoli se no si incasina...ma essendo legge di pubblica consultazione la puoi trovare agevolmente Cliccando qui e scaricando il pdf...

Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
Capo II
Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
Art. 104 (Oggetto e finalità)
..
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Art. 105 (Obblighi e divieti)
1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

Art. 106 (Competenze della Regione)
Art. 107 (Competenze delle ASL)
1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dal presente capo sono svolte dal dipartimento di prevenzione veterinario di ogni ASL, se del caso tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.
2. Al dipartimento di cui al comma 1 spettano:
a) la gestione dell'anagrafe canina;
b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'articolo 111, commi 4, 5 e 6;
c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;
g) il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria;
h) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dal presente capo, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.

3. Le competenze di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono esercitate d'intesa con i comuni.
4. Al direttore generale dell'ASL competono:
a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dal presente capo;
b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'articolo 119;
c) l'approvazione, su proposta del dipartimento di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'ASL dal piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1.
Art. 108 (Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale)
Art. 109 (Anagrafe canina regionale)

Art. 110 (Cani smarriti e rinvenuti)
Art. 111 (Protezione dei gatti)
1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 120 possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con l'ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertàè consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e dai soggetti di cui al comma 3.
5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo.
6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 113.
Art. 112 (Interventi sanitari)
1. Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura:
a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del d.p.r. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;
b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);
c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati;
d) l'identificazione, la ricerca e la restituzione al proprietario dei cani raccolti;
e) la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà e la degenza post-operatoria;
f) la sterilizzazione dei cani ricoverati e la degenza post-operatoria, eseguita al fine del controllo delle nascite e dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del proprietario.
2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1 devono essere eseguiti in adeguate strutture, individuate dal dipartimento di prevenzione veterinario, anche presso i rifugi di cui all'articolo 114.
Art. 113 (Eutanasia)


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