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  >>  Diritti degli animali  >>  Interessante articolo - mancato ritiro del cane smarrito e portato al canile - Discussione n 61520 - PermaLink
   Interessante articolo - mancato ritiro del cane smarrito e portato al canile
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Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 1 )
taribello

Registrato dal: 08-04-2007
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  Post Inserito 21-11-2010 alle ore 09:54   
Da QZlife.it


Secondo il Tribunale di Torino, il mancato ritiro del proprio cane smarrito dal canile nel quale è stato ricoverato integra un fatto oggettivo di abbandono di animali. Lo riporta Catania Politica. La sentenza del Tribunale di Torino ha affermato il seguente principio di diritto: il mancato ritiro del proprio cane dal canile municipale, cui è stato affidato da chi lo ha trovato disperso, non integra il delitto di abbandono di animali, per mancanza della prova di una condotta dolosa, se l’invito del canile a ritirare l’animale non è stato notificato presso l’abitazione del proprietario, non reperito in quel luogo, bensì presso la casa comunale e, pertanto, non è provato che il proprietario dell’animale sia venuto a conoscenza della comunicazione del canile.Un soggetto veniva chiamato a rispondere del reato di abbandono di animali, prev isto e punito dall’art. 727, comma 1, c.p., "per aver abbandonato il proprio cane di razza meticcia, non essendosi presentato entro 10 gg. dalla notifica della comunicazione di ricovero dell’animale presso il canile municipale".

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in particolare, viene sentito come testimone il dirigente del Settore Tutela Animali e Sostenibilità Ambientale del Comune di Torino, il quale "riferiva che il 20 dicembre 2007 era stato portato al canile un cane trovato libero sul territorio; l’animale risultava avere il tatuaggio identificativo e tramite esso era stato possibile risalire al proprietario. Poiché, peraltro, non si era riusciti a contattare direttamente quest’ultimo, gli era stata inviata una comunicazione, che risultava notificata in data 18 gennaio 2008, con l’invito a ritirare il cane. Ciò, peraltro, non era avvenuto e, quindi, l’animale era poi stato dato in affido definitivo ad altra persona; del mancato ritiro era stata inviata comunicazione alla Procura della Repubblica". La sentenza ha assolto il proprietario del cane per mancanza di prova in ordine all’elemento soggettivo: "non vi è alcuna prova" -si legge nella motivazione- "del fatto che l’imputato fosse venuto a conoscenza della comunicazione del canile municipale relativa al ritiro dell’animale" e notificata attraverso deposito presso la casa comunale.

D’altra parte, che il soggetto non avesse intenzione di abbandonare il cane è circostanza che trova conforto nel fatto che l’animale era provvisto di tatuaggio che ne consentiva l’identificazione e dava, quindi, la possibilità di risalire al proprietario".Nel pronunciare l’assoluzione per mancanza di prova in ordine all’elemento soggettivo del reato, la sentenza ha ritenuto per altro verso integrato l’el emento oggettivo del reato stesso. Ma davvero può dirsi che il mancato ritiro del proprio cane da un canile integra la contravvenzione di cui all’art. 727, comma 1, c.p.?Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità la risposta è senz’altro negativa qualora l’animale sia stato portato al canile dal proprietario (o comunque dal detentore), quale che sia il pretesto (Cass. 5 luglio 2001, Menchi, CED 220105, Cass. Pen. 2002, 3463: fingendo che non sia il proprio e di averlo trovato smarrito) ovvero l’effettiva ragione (Cass. 21 febbraio 2008, Bellino, CED 239969: un’improvvisa manifestazione di aggressività): "abbandonare" un animale, infatti, significa lasciarlo "sprovvisto di custodia e di cura ed esposto a pericolo per la sua incolumità" (così, nella motivazione, Cass. 5 luglio 2001, Menchi, cit.).

Nel caso affrontato dal Tribunale l’animale, trovato smarrito, viene invece condotto al canile da persona diversa dal proprietario. Orbene, sembrerebbe che in questa diversa ipotesi si sarebbe dovuto accertare se un fatto penalmente rilevante di abbandono fosse ravvisabile non già nel mancato ritiro dell’animale dal luogo in cui è stato da altri ricoverato e riceve le necessarie cure, bensì nella precedente interruzione della relazione di cura e custodia dell’animale trovato smarrito, che può essere tanto dolosa quanto colposa (è il caso di sottolineare, infatti, che la contravvenzione in esame può essere commessa sia con dolo sia con colpa. Cfr. Cass. 10 luglio 2000, Concu, nella motivazione che può leggersi in DeJure. In dottrina sia consentito rinviare a Gatta, in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, II ed., Ipsoa, 2006, art. 727, 5062).

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: misssmith il 21-11-2010 18:32 ]


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misssmith
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  Post Inserito 21-11-2010 alle ore 18:33   
Grazie, Tari, della segnalazione, ho modificato il titolo per rendere più facile un'eventuale ricerca...



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