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   PELLICCE DI CANE E GATTO. In vigore sistema nuovo sanzionatorio
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misssmith
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PELLICCE DI CANE E GATTO. In vigore sistema sanzionatorio per le violazione al Reg. Comunitario sul commercio di pellicce di cane e gatto.

COMUNICATO STAMPA 1/04/2010

PELLICCE DI CANI E GATTI, DA OGGI IN VIGORE NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNITARIO SUL COMMERCIO DI PELLICCE DI CANI E GATTI.
LAV: UNA GRANDE VITTORIA PER MILIONI DI ANIMALI

Entra oggi in vigore il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47 (G.U. n.75 del 31/03/2010) in materia di "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono".

In Italia, già dal 2004 con la Legge n. 189 art. 2, è vietato "utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale".

A seguito dell'approvazione del Regolamento 1523/2007, il Governo italiano ha quindi integrato le disposizioni della Legge 189, prevedendo una sanzione penale anche per l'esportazione: chi, privato cittadino o azienda, dovesse essere coinvolto in tali attività sarà infatti punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro; oltre alla confisca e distruzione del materiale a proprie spese.

Inoltre, il provvedimento integrativo delle disposizioni della Legge 189, nella piena attuazione del Regolamento comunitario, adegua le denominazioni precedentemente utilizzate per identificare le specie animali, sostituendo le parole "canis familiaris" con "canis lupus familiaris" (scientificamente corretta) e "felis catus" con "felis silvestris"; particolarmente significativa questa ultima modifica, in quanto la specie "felis silvestris" comprende numerose sottospecie (tra cui felis catus, noto come gatto domestico) andando quindi ad ampliare la tutela su un maggior numero di felini selvatici le cui popolazioni sono distribuite nei diversi continenti.

"E' giunto il momento di adottare un adeguato piano di controlli per stroncare il commercio di pellicce di cani e gatti che negli anni passati ha fortemente interessato il nostro Paese, come già denunciato dalla LAV - dichiara Simone Pavesi, responsabile VAV settore pellicce - Servono subito ispezioni su pellicce e abiti confezionati con inserti in pelliccia, provenienti in particolare da quei paesi, come la Cina, che abitualmente usano pellicce di cani e gatti".

"Il peggiore segreto dell'industria della pellicceria" così si intitolava la campagna LAV che denunciava nel 2001 la strage di cani e gatti utilizzati per il confezionamento di inserti in pelliccia (in cappotti, giacche, scarpe, suole per scarpe e stivali); un mercato semi-clandestino che, grazie a diciture fuorvianti riportate sulle etichette di capi di abbigliamento, portava sul mercato europeo ed italiano abiti provenienti dalla sofferenza e la morte di almeno 2 milioni di cani e gatti all'anno. Animali allevati in Cina ed in altri paesi asiatici in condizioni spaventose, privati di ogni elementare diritto e uccisi con metodi di violenza inaudita. Tutto questo per soddisfare l'industria della pellicceria ed ingannare gli ignari consumatori.

Grazie alla campagna della LAV, che commissionò investigazioni nei grandi magazzini italiani che, come venne documentato, vendevano capi di abbigliamento confezionati con inserti in pelliccia di cane, l'Italia è stato il primo Paese europeo a mettere al bando questo commercio. Prima con due Ordinanze Ministeriali, poi definitivamente con la Legge 189 del 2004, l'Italia è stata il paese-guida nel porre fine a questo massacro ed ha consentito l'estensione del divieto a tutta l'Unione Europea con la successiva approvazione del Regolamento UE 1523 del 2007.

1/04/2010




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