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  >>  Diritti degli animali  >>  Risarcimento danni da inciampo su guinzaglio. commento a sentenza - Discussione n 39997 - PermaLink
   Risarcimento danni da inciampo su guinzaglio. commento a sentenza
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Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 5 )
goan
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Registrato dal: 06-02-2008
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  Post Inserito 06-05-2009 alle ore 12:39   
Ciao a tutti, ho trovato nella rete una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile – sentenza del 20 aprile 2009, n.9350. la sentenza ve la allego, riporto solo il commento della sentenza.

La domanda a cui rispondere è la seguente: il proprietario porta a passeggio il cane molosside, questo è al guinzaglio; una terza persona inciampa nel guinzaglio del cane e cade procurandosi danni fisici. La signora chiamiamola Tizia può richiedere il risarcimento dei danni ex art. 2052 del codice civile? (Art. 2052 del codice civile “ Danno cagionato da animali” “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).” Secondo la Corte di Cassazione, sez. III civile – sentenza del 20 aprile 2009, n.9350 non è detto che i proprietari del cane siano responsabili civilmente ai sensi dell’art.2052 del codice civile. La Suprema Corte si è pronunciata sostenendo che “ In tema di danno cagionato da animali, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c. , il proprietario o l’utente dell’animale sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito solo dopo che sia stato dimostrato in modo univoco la sussistenza di un nesso di causalità tra comportamento dell’animale e il danno causato.
Per maggiore chiarezza raccontiamo i fatti: Mentre i proprietari portavano a passeggio, al guinzaglio, il proprio cane Mastino Napoletano una signora inciampava nel detto guinzaglio procurandosi danni fisici. L’infortunata citava i proprietari dinnanzi al Tribunale richiedendone i danni fisici e morali subiti nell’occorso incidente. Il tribunale accoglieva la domanda risarcitoria proposta dall’erede dell’infortunata (l’infortunata era morta prima del giudizio).
La sentenza del tribunale veniva appellata dai proprietari del molosside sia per una questione procedurale (che non ci interessa) sia per carenza di prove offerte dall’erede dell’infortunata.
Le prove offerte in giudizio erano: 1. relazione del pronto soccorso e certificati medici, 2. solo due foto dello stato dei luoghi, del cane e del guinzaglio; 3. prove testimoniali.
Tali prove sono state ritenute dal Giudice di Appello e dai proprietari del cane chiaramente insufficienti.
In particolare, tra le prove quelle più carenti erano le prove testimoniali. I testi escussi all’udienza di espletamento dei mezzi istruttori dinnanzi al tribunale hanno fornito dichiarazioni contraddittorie circa l’accadimento dell’incidente. Non ricordavano se il cane era fermo o in movimento, se l’infortunata è inciampata perché il cane con un movimento brusco l’ha avvinghiata con il guinzaglio e l’ha tirata facendola cadere. In particolare un teste escusso di parte attrice (cioè dell’infortunata) ha dichiarato che il cane era fermo e non s’è mosso; non è stato il cane a tirare ma la signora ad inciampare. Risulta evidente che ove e qualora il cane con un movimento brusco ed imprevedibile, avesse avvinghiato e tirato l’infortunata i suoi proprietari ai sensi del citato articolo 2052 del codice Civile avrebbero dovuto risarcire il danno; anche in considerazione del fatto che il cane in questione era un molosside e che il movimento brusco ed imprevedibile non fosse gestibile ed evitabile dai proprietari.
Insomma il Giudice d’Appello ha accolto il ricorso proposto dai proprietari del cane e compensato le spese di giudizio.
L’erede dell’infortunata ha proposto ricorso in Cassazione censurando la sentenza impugnata e lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. e delle regole generali di prova della responsabilità civile. In particolare la ricorrente deduce, da un lato, che alla Corte di appello spettava di accertare non già se fosse stata raggiunta la prova certa del nesso causale (ossia movimento del cane causa della caduta), bensì se l’esistenza del nesso dedotto fosse verosimile all’esito delle prove e, cioè, non escludibile in base ai criteri di probabilità e di logica, secondo i noti canoni della responsabilità civile e, quindi, anche mediante presunzioni.
La ricorrente chiede, pertanto, che sia affermato il principio che la prova del nesso causale ex art. 2052 c.c. e la derivazione del danno vadano dimostrati anche per presunzioni (ex art. 2727 e 2729 c.c.) in base a una condotta verosimile e non escludibile secondo criteri di probabilità e di logica (non applicati dalla gravata sentenza) e, in difetto o di solo dubbio, vada integrata con la prova del danneggiante sulla efficacia causale esclusiva del danneggiato. La ricorrente chiede a questa Corte di affermare in tema di danno cagionato da animali, che il proprietario o utente dell’animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è, sì, tenuto a fornire la prova del caso fortuito - che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato - ma solo dopo che sia stato dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato (Cass. civ., Sez. III, 22/02/2000, n. 1971; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 30/03/2001, n. 4742). La prova liberatoria da parte del danneggiante (proprietario o utilizzatore dell’animale) presuppone l’esistenza del nesso casuale, per cui nel caso di specie gli odierni intimati avrebbero dovuto fornire siffatta prova solo se fosse emerso, senza possibilità di dubbio, che il loro cane aveva cagionato la caduta dell’attrice. Ed è per l’appunto quest’ultima certezza che - secondo l’insindacabile valutazione data dai giudici del merito - non è stata raggiunta nel caso all’esame.







Allegati :  Corte di Cassazione, sez. III civile – sentenza del 20 aprile 2009, n.9350.doc   
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taribello

Registrato dal: 08-04-2007
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  Post Inserito 06-05-2009 alle ore 20:36   
interessante... quindi, se ho capito bene, io proprietario rispondo civilmente dei danni cagionati dal mio cane verso terzi salvo il caso in cui riesca a dare prova del caso fortuito. Tuttavia, l'onere di dimostrare il caso fortuito, gravante sul proprietario, sussiste solo quando è certa la sussistenza del nesso causale fra comportamento dell'animale e danno cagionato.... qualora non vi fosse certezza circa il nesso causale, non avrei l'onere del caso fortuito perché la non certezza del nesso sarebbe elemento sufficiente per escludere la responsabilità... ho capito bene?


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goan
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Registrato dal: 06-02-2008
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  Post Inserito 06-05-2009 alle ore 20:59   
più o meno.
parto da un presupposto: i proprietari del cane hanno vinto solo perchè l'infortunata, poi l'erede, non ha saputo dimostrare che il danno è stato cagionato dal cane. In altri termini, la cassazione riporta la dichiarazione di un teste dell'infortunata che escusso all'udienza di primo grado ha dichiarato che: il cane era fermo, immobile, la signora è inciampata ed è caduta. Cioè un teste che dovrebbe andarle a favore le è andata contro.
in altri termini: se porto a spasso il mio cane e tu inciampi..io ti devo risarcire ex art.2052 del codice civile. Questa è la presunzione di responsabilità che incombe sul proprietario. Se investi qualcuno con l'auto lo devi risarcire. Tu proprietario devi dimostrare che il fatto dannoso è accaduto per caso fortuito (porti il cane al guinzaglio..lui è tranquillo..io sparo un botto...il cane si spaventa e nella fuga fa danni ad altri...risponde per i danni chi ha sparato il botto), oppure per negligenza, imprudenza, imperizia dell'infortunato (il caso della signora che non si è avveduta del guinzaglio, l'ha inavvertitamente preso con il piede ed è caduta...il cane era un molosside adulto che non lo sposti di un millimetro). Il proprietario deve dimostrare l'uno o l'altro.
poi spetta all'infortunato dimostrare che così non è! Nel caso esaminato...la signora è caduta dando la colpa ad un movimento brusco del cane...i proprietari hanno detto che il cane non si è mosso e sono andati in tribunale...in tribunale devi portare le prove ed una prova ha confermato la tesi dei proprietari..quindi causa persa.
la ciorte d'appello ha dato ragione alla signora fondandosi su un presupposto: il danno si presume conseguenza dell'azione dolosa del cane..spetta ai proprietari dimostrare il contrario...i proprietari non hanno portato prove sufficienti ed hanno vinto la causa in primo grado solo grazie al teste di parte avversa.
la cassazione ha confermato la tesi del tribunale...


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  Post Inserito 08-05-2009 alle ore 10:44   
Beh, mi pare abbastanza corretta la sentenza. Se il cane era fermo e lei inciampa sul guinzaglio non può attribuire danni al cane.
E' come dire che io ho la macchina parcheggiata ed un pedone batte contro lo specchietto e cade procurandosi un danno fisico! Non è che io debba risarcirlo...

La dinamica invece del botto mi interessa maggiormente.

Ma io cosa dovrei eventualemnte dimostrare in quel caso? Che Tizio ha sparato il botto? E' sufficiente a dimostrare che il cane ha agito conseguentemente a questo provocando danni? Lo chiedo perchè, secondo me, si aprirebbe una discussione molto interessante ma ampissima su "azioni e reazioni" dei cani. In caso di aggressione si potrebbe ad esempio dire che il cane ha reagito al suono di un clacson o via dicendo... insomma, ci potrebbero essere migliaia di discussioni in merito ad un'eventuale simile sentenza.

Non essendo preparato su questo argomento ti chiedo se puoi chiarirmi meglio il concetto (Goan), e di questo ti ringrazio già!




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goan
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  Post Inserito 14-05-2009 alle ore 13:06   
gli articoli che ci interessano sono: l'articolo 2043 del codice civile e l'articolo 2052 del codice civile.
l'articolo 2043 del codice civile stabilisce che "Qualunque fatto doloso o colposo [1176], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
questo è il principio generale...si scende poi nello specifico con gli articoli seguenti sino a leggere l'articolo 2052 - Danno cagionato da animali -
Tale articolo stabilisce che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
in altri termini sia se il cane è sotto la tua custodia, sia che il cane non è stato smarrito o trafugato..rispondi sempre ai sensi dell'articolo 2043 e 2052 c.c. nel risarcimento dei danni ed aggiungiamoci che oltre a quyella civile ora si è agginta anche quella penale.
...A meno che non si provi il caso fortuito...
l'unico modo per essere esentato dalla responsabilità ex art.2043 e 2052 è provare il caso fortuito...ossia un evento o una situazione estranea e non prevedibile di fatti causa del danno.
il proprietario o chi se ne serve risponde sempre per il risarcimento del danno e l'onere della prova cioè dimostrare il caso fortuito spetta al proprietario o a chi si serviva dell'animale.
Mi spiego: E' risaputo che durante il periodo natalizio o durante certe cerimonie ed avvenimenti (festa patronale per esempio) è usanza sparare i botti. Ed allora se il cane è libero o legato e per lo scoppio di un botto causa un danno la responsabilità è del proprietario o di chi se ne serve..
se invece mentre stai portando il cane a spasso, fuori dal periodo di sparo dei botti e un ragazzino che si è conservato un botto lo spara e questo spaventa il cane che sfugge al proprietario o di chi se ne serve e combina un guaio..di regola risponde lo stesso a meno che riesca a dimostrare il caso fortuito.
nel caso di specie: se il cane è libero, se il guinzaglio è più corto di 150 cm, se il conduttore è un fanciullo, se il proprietario o chi se ne serve si è distratto o se poteva evitare il danno e non l'ha evitato per dolo o colpa allora risponde.
la causa scatenante deve esser riconducibile a qualche evento straordinario e imprevedibile con la normale diligenza oltre al fatto che il proprietario deve osservare le norme. Se il cane è potenzialmente aggressivo e morde qualcuno perchè si è spaventato a causa di un botto..il proprietario risponderà civilmente in quanto doveva metter la museruola al cane ed il cane non l'aveva..in quanto pur spaventandosi non avrebbe morso nessuno se avesse avuto la museruola. lo stesso vale per coloro che portano il cane con il guinzaglio allungabile..questo è praticamente vietato se supera i 150 cm.
insomma per poter essere esentato da responsabilità devi osservare tutte le norme di sicurezza (guinzaglio fino a 150 cm, museruola ove prevista, adulto quale conduttore), l'evento deve essere fortuito e qundi imprevedibile e raro. la dimostrazione spetta al proprietario o a chi ne faceva uso altrimenti risponde civilmente ed in alcuni casi anche penalmente.



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goan
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  Post Inserito 20-04-2010 alle ore 12:26   



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