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  >>  Diritti degli animali  >>  come aprire un' oasi per piccoli animali? - Discussione n 19672 - PermaLink
   come aprire un' oasi per piccoli animali?

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AutorePagina: 2 di 3
Cecilio

Registrato dal: 19-06-2007
| Messaggi : 20429
  Post Inserito 21-02-2008 alle ore 20:30   
Se è di Alghero, mikki e lulu le potranno dare una mano, ho segnalato a mikki....


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Freedom
| CV STAFF

Registrato dal: 17-12-2007
| Messaggi : 31466
  Post Inserito 21-02-2008 alle ore 20:56   

Benissimo, grazie a tutti


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maariposa

Registrato dal: 21-02-2008
| Messaggi : 1
  Post Inserito 21-02-2008 alle ore 21:52   
Ciao ragazzi sono maariposa e sono la ragazza che vorrebbe aprire il canile. Come prima cosa ringrazio tantissimo tutti per l'interesse dimostrato. Si prima io abitavo ad Alghero ma sono rimasta per un breve periodo ed ora sono tornata alla mia dimora ovvero Sinnai, vicino a Cagliari ed è qua che vorrei aprire il canile. baci baci


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Cecilio

Registrato dal: 19-06-2007
| Messaggi : 20429
  Post Inserito 21-02-2008 alle ore 22:42   
Ciao Mariposa! Allora siamo vicine! Hai già contattato il comune? Potresti anche contattare l'associazione mimi e gogo di Cagliari www.mimiegogo.it sicuramente ti sapranno dare informazioni utili... ah e puoi scrivere anche qui vitadagatti@tiscali.it e anche all'oipa sezione di Cagliari cagliari@oipaitalia.com. Facci sapere!

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Cecilio il 21-02-2008 22:44 ]


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vale77

Registrato dal: 28-05-2006
| Messaggi : 13096
  Post Inserito 21-02-2008 alle ore 22:59   
sono rientrata solo ora e non posso che



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DeliRobo

Registrato dal: 30-12-2007
| Messaggi : 911
  Post Inserito 21-02-2008 alle ore 23:08   

Cavolo!Ma Cagliari è proprio lontano da me (abito a Sassari)!E per di più non ho neppure la patente...!
Speravo già di poter partecipare attivamente a questa splendida idea!
Magari non potrò venire spesso di persona, ma di sicuro vi sosterrl con aiuti di materiale, sperando di riuscirne a trovare!!
Ma hai già un'idea di come si dovrebbe fare quest'oasi?Dai!Contatta subito tutti, così sapremo presto se questa fantastica idea riuscirà a realizzarsi!!
Davvero complimenti maariposa !


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GattoTiti

Registrato dal: 20-05-2005
| Messaggi : 9867
  Post Inserito 22-02-2008 alle ore 08:18   
Mentre stavo ritrovando le leggi mi sono imbattuta in questo comunicato della Regione Sardegna

Fondi ai Comuni per dare ricovero ai cani randagi
Seicentomila euro per dare ricovero ai cani randagi. La Giunta regionale ha approvato la ripartizione delle risorse da destinare ai Comuni per gestire i canili in proprio o in convenzione con associazioni o enti privati.
CAGLIARI, 30 NOVEMBRE 2007 - Fondi per dare ricovero ai cani randagi dell'Isola. La Giunta regionale ha infatti approvato la ripartizione delle risorse da destinare ai Comuni per la lotta al randagismo.
L'importo complessivo di 600 mila euro, da attribuire ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, servirà per il funzionamento dei canili, gestiti in proprio o attraverso convenzioni con associazioni o enti privati.

I fondi saranno ripartiti in base ai seguenti criteri:
- il 50% sulla base della popolazione residente;
- il restante 50% sulla base del numero dei cani registrati in anagrafe a carico dei Comuni e ricoverati nei canili.

La Regione, inoltre, a partire dal 2008 intende introdurre ulteriori criteri di riparto, finalizzati a promuovere la prevenzione e lotta al randagismo, in particolare con riferimento all'impegno dimostrato nella vigilanza sull'anagrafe canina, nelle campagne di adozione e nella necessaria collaborazione per le sterilizzazioni.


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GattoTiti

Registrato dal: 20-05-2005
| Messaggi : 9867
  Post Inserito 22-02-2008 alle ore 08:33   
Ecco la normativa
L.R. 18 maggio 1994, n. 21 (1).

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina (2).

(1) Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1994, n. 17.

(2) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1.



Art. 1
Finalità.

1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.



Art. 1-bis
Informazione e educazione zoofila.

1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:

a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione dei randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;

b) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.

3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

c) la durata della convenzione (3).

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.



Art. 2
Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti:

a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24 del 1968 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;

b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;

g) disporre dei fondi assegnati.



Art. 3
Competenze dei Comuni.

1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.

3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.

3-bis. Nei canili comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento (4).

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.



Art. 4
Istituzione dell'anagrafe canina.

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.

2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai novanta giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di dieci giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro sette giorni dall'evento.

3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stata segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

7. In sede di prima applicazione le Unità, sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.

8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 1.000.000.



Art. 5
Codice di riconoscimento.

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l'indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.

2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

3. L'inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.

4. L'inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purché autorizzati dalla Unità sanitaria locale.

5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

6. La mancata sottoposizione all'inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire 100.000.



Art. 6
Programma di prevenzione del randagismo.

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo.

La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all'80 per cento delle spese documentate (5).

2. Il programma contiene:

a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti;

b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;

c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della legge n. 281 del 1991 (6).

2-bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati (7).

3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da:

a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2-bis (8);

b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;

c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.

(5) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(6) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2 in virtù del disposto del comma 2 dell'art. 3, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(7) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2 in virtù del disposto del comma 2 dell'art. 3, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.



Art. 7
Convenzioni per strutture di ricovero.

1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto:

a) l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;

b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica.

2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessore l'igiene, sanità e assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La convenzione deve indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

c) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione;

d) la durata della convenzione.

4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.



Art. 8
Requisiti delle strutture di ricovero.

1. Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.

2. Tutte le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge.

3. Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l'eliminazione degli animali morti.

4. L'inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonché quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una soma da Lire 300.000 a Lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a scopo di ricovero, e da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000 negli altri casi (9).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.



Art. 9
Controllo del randagismo.

1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di ani randagi.

3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.

4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

6. Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione (10).

7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

8. È comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.

9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria locale competente.

(10) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.



Art. 10
Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi.

1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonché al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.

2. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi (11).

3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali nonché dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.

3-bis. Le Unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per le attività di prevenzione e/o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi (12).

3-ter. Le convenzioni di cui al comma 3-bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;

c) il termine iniziale e il termine finale di adempimento;

d) le modalità di controllo da parte dei servizi dell'Unità sanitaria locale (13).

(11) Comma così sostituito dal comma 1, dell'art. 7, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(12) Commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dal comma 2, dell'art. 7, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.

(13) Commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dal comma 2, dell'art. 7, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.



Art. 11
Trasferimento, smarrimento o morte del cane.

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al primo comma.

3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.



Art. 12
Abbandono e custodia degli animali.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza od i domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 1.000.000.

2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.



Art. 13
Controllo delle nascite.

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.

2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.

3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 14
Protezione dei gatti in libertà.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.

3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.



Art. 15
Tutela dell'integrità fisica degli animali.

1. Il compimento di atti crudeli su animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 1.000.000.

2. L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 600.000 a Lire 1.000.000.

3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 a Lire 10.000.000.

5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 80.000 a Lire 800.000.

6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonché dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non inferiore a Lire 100.000.

7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implichino l'uso di animali.



Art. 16
Modalità di custodia degli animali.

1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare nocumento né alla loro salute, né all'igiene ed alla quiete delle persone.

3-bis. In caso di morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono, su richiesta del proprietario alla cremazione della carcassa (14).

(14) Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 1° agosto 1996, n. 35.



Art. 17
Modalità del trasporto degli animali.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/489 in materia di protezione degli animali.



Art. 18
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna U.S.L.:

a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;

b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.



Art. 19
Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico di pubblica sicurezza e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni. il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.



Art. 20
Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.



Art. 21
Promozione educativa.

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

3. La Regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unita sanitarie locali.

4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.



Art. 22
Limiti di applicazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.



Art. 23
Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Per l'inflazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 24
Norma finanziaria.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in Lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in Lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a Lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a Lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.

2. ... (15).

4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli di bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

(15) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 1994-1996, approvato con L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.

Ed ecco il Regolamento di attuazione della legge
D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 (1).

Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo.

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(1) Pubblicato nel B.U. Sardegna 29 aprile 1999, n. 13.

Art. 1

Norme generali.

1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 e dalla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e dalla legge regionale l° agosto 1996, n. 35, trova applicazione nel presente regolamento.

2. Il regolamento:

a) consta delle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione;

b) regolamenta le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi per ottenerli;

c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di Comuni;

d) detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;

e) indica le modalità e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali da affezione;

f) definisce i criteri per l'aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;

g) definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani;

h) determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione;

i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalità organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti;

l) incentiva attività educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale.

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Art. 2

Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione.

1. I Comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili.

2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate, sono inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo.

3. Le richieste di convenzionamento con i privati e le associazioni di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili. Fra queste deve esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attività, un operatore esperto, facente funzioni.

4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e rimangono vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.

5. Per ogni canile finanziabile deve essere indicato chi ha responsabilità organizzativa e di rappresentanza.

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Art. 3

Requisiti delle strutture di ricovero (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili).

1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio.

2. L'omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili è indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario.

3. La funzionalità e l'efficacia degli interventi dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard.

4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;

c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti;

d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse.

5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:

a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;

b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario.

6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di:

a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di 60 giorni;

b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio;

c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria;

d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;

e) un gattile.

7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovrà dotarsi di:

a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;

b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;

c) un ambulatorio veterinario;

d) uffici;

e) un gattile.

8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.

9. La cucina, se l'alimento è acquistato preconfezionato, può non essere necessaria.

10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti.

11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per:

a) operazioni di anagrafatura;

b) prelievi di laboratorio;

c) accertamenti diagnostici;

d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;

e) eventuale soppressione eutanasica;

f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti.

12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;

b) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie;

c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della A.S.L. di competenza che ne valuta anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;

d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati.

13. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto ciò aggrava la produzione di cattivi odori rumori e rifiuti sia solidi che liquidi.

14. Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici.

15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono:

a) Canile rifugio - Il canile rifugio deve sorgere in un'area di circa 5.500 metri quadrati, così ripartiti:

1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori;

2) circa 400 metri quadri per ambulatori;

3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario;

4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi;

5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi.

b) Canile sanitario - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, deve sorgere in un'area di circa 10.000 metri quadri così ripartiti:

1) 2.000 destinati alle parti coperte;

2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;

3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.

Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri.

c) Movimento animali - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto, può essere dato in affido temporaneo. L'affido, come previsto dalla L. n. 281 del 1991, diviene cessione definitiva trascorsi 60 giorni dalla data di ingresso in canile.

d) Modalità di custodia cani - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:

1) box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta:

peso cane fino a Kg. 6
- sup. min. parte chiusa mq. 1
- sup. min. aperta mq. 1
- sup. cane min. mq. 2
peso cane da Kg. 6 a Kg. 10
- sup. min. parte chiusa mq. 1
- sup. min. aperta mq. 1,4
- sup. cane min. mq. 3
peso cane da Kg. 10 a Kg. 20
- sup. min. parte chiusa mq. 1,5
- sup. min. aperta mq. 2
- sup. cane min. mq. 3,5
peso cane oltre Kg. 30
- sup. min. parte chiusa mq. 2
- sup. min. aperta mq. 2
- sup. cane min. mq. 4

Per tutte le tipologie di box, l'altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m., devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati.

Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata.

Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile.

Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.

Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperta/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza.

Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco (es. bollitura, formalina, ecc.).

2) paddock.

Si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi:

- la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l'accesso dall'esterno di altri cani e/o altri animali nocivi;

- il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana così da evitare il formarsi di pozzanghere, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.

3) gabbie

Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilità di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare gabbie delle seguenti dimensioni:

altezza del cane cm. 30
- sup. min. del pavimento mq. 0,75
- altezza min. della gabbia cm. 60
altezza del cane cm. 40
- sup. min. del pavimento mq. 1
- altezza min. della gabbia cm. 80
-altezza del cane cm. 70
- sup. min. del pavimento mq. 1,75
- altezza min. della gabbia cm. 1,40

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Art. 4

Gestione sanitaria dei canili.

1. L'attività del canile sanitario consiste nell'espletamento delle operazioni legate alla sanità:

a) le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive;

b) interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso, attrezzando un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d'uso. Lo stesso ambulatorio può essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione.

2. Per l'attività routinaria è sufficiente un veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attività straordinarie e le sterilizzazioni.

3. È prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario.

4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve essere curato dai medici veterinari delle A.S.L.. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice.

5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale.

6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori. Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilità di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali.

7. L'alimentazione deve poter avvenire dall'esterno e l'animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.

8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l'attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.

9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box.

10. La capienza ipotizzabile è di 10 cani, 10 gatti e un altro animale.

11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:

a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;

b) cani in normali condizioni di ricovero;

c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide ecc.).

12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino.

13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).

14. Le unità di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno.

15. La parte coperta è suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall'esterno, per isolare l'animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell'incolumità del personale.

16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m. 2 per m. 1 e di altezza m. 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall'esterno.

17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m. 2 per m. 2, è protetto da una tettoia, separato dalle altre unità contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.

18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all'esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato di spurgo a garanzia ecologica.

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Art. 5

Attività crematoria.

1. Considerata la delicatezza del compito, quale attività ad alto rischio ambientale e di notevole costo di realizzazione e di gestione, per questo servizio sono consigliate le convenzioni con le società di smaltimento dei rifiuti tossici.

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Art. 6

Gattile.

1. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero:

a) per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia;

b) per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili;

c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio.

2. Il ricovero dei felini è riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.

3. È da prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine.

4. Sono necessari spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse.

5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m. 1 per m. 0,60, altezza m. 0,50 e sono sovrapponibili.

6. È opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o già sterilizzati.

7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti di ricovero animali e inoltre è necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie.

8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente è di circa:

a) gatti in osservazione: 10;

b) gatti in ricovero sanitario: 10;

c) gatti per sterilizzazioni in ricovero pre operatorio: 20:

d) gatti in stabulazione post operatorio: 20.

9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.

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Art. 7

Canile rifugio.

1. L'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.

2. La L. n. 281 del 1991 individua nei Comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi.

3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali.

4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall'amministrazione comunale di concerto con il Servizio veterinario della A.S.L. per l'aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali.

5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate. Il benessere è assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da più soggetti privi della possibilità di compiere del moto. In tali situazioni appaiono più adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.

6. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l'accresciuta sensibilità zoofila della società e con le necessità degli animali.

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Art. 8

Allevamenti commerciali, per addestramento e manifestazioni varie.

1. I requisiti generali e quelli particolareggiati a cui attenersi per i canili sanitari, devono essere considerati essenziali riferimenti anche per la realizzazione di strutture adibite ad allevamenti commerciali o per addestramento.

2. Tali criteri generali devono essere rispettati nel senso del benessere animale, anche in occasione di manifestazioni organizzate a vari scopi.

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Art. 9

Altri animali.

1. Saltuariamente il personale del canile interviene, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per catturare animali di altre specie vaganti sul territorio cittadino che possono costituire una turbativa per l'ordine pubblico (bovini, cavalli, asini, pecore, mammiferi esotici, pavoni, cigni, altri volatili, rettili, ecc.). In tali casi il servizio veterinario di una grande città viene chiamato a risolvere situazioni create dalla presenza di animali inusuali per un ambiente urbano e le difficoltà che si riscontrano sono, oltre che l'approccio con l'animale ed il suo trasporto, la custodia in attesa di una destinazione ulteriore.

2. Il locale, polivalente, deve essere costituto da un ricovero di grandi dimensioni, suddiviso in due ambienti separati da una chiusura comandabile esternamente.

3. Il locale, completamente chiuso, deve essere facilmente ispezionabile dall'esterno, a pareti lisce e lavabili.

4. Deve essere prevista la possibilità di inserire pareti mobili di contenzione per grossi animali.

5. Alimentazione e abbeverata devono essere forniti con contenitori adatti alla specie in considerazione.

6. Gli scarichi, di adeguate dimensioni, devono essere presenti in entrambi gli ambienti.

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Art. 10

Strutture accessorie.

1. Uffici e servizi.

Le varie attività di competenza del canile sanitario richiedono strutture complementari così identificate:

a) guardiola custode centralino;

b) ufficio accettazione cessione animali;

c) ufficio posta, statistiche, movimento animali;

d) ufficio profilassi della rabbia;

e) ufficio animali morti, disinfezioni;

f) archivi;

g) uffici medici veterinari;

h) locali riunioni;

i) servizi igienici per il pubblico;

l) spogliatoi e servizi igienici per il personale;

m) spogliatoi e servizi igienici per i veterinari.

2. Ambulatori.

Il personale medico veterinario del canile sanitario deve far fronte ad attività che richiedono appositi locali attrezzati.

La normativa in vigore prevede che gli animali ricoverati siano visitati, se necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di garantire la salute pubblica.

Il canile deve provvedere alla identificazione dei cani, all'effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti ed alla chirurgia d'urgenza in caso di animali randagi feriti.

Per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, l'effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca e cura di forme morbose pericolose per la comunità umana ed animale, il canile può divenire sede di vaccinazione, in caso di campagne obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.

In caso di attività libero professionale intramurale le strutture necessarie sono:

a) ambulatorio medico;

b) sala chirurgica con annesse pertinenze;

c) sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;

d) deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;

e) locale attesa per il pubblico;

f) servizi.

3. Magazzini.

Lo stoccaggio e la conservazione dei materiali in uso presso la struttura deve prevedere adeguati spazi per:

a ) mangimi;

b) prodotti in scatola;

c) prodotti deperibili;

d) prodotti di pulizia;

e) prodotti per la disinfezione e disinfestazione;

f) materiali d'uso;

g) attrezzature e vestiario;

h) modulistica e cancelleria.

Le caratteristiche dei singoli materiali richiedono diverse modalità di stoccaggio con idonea separazione.

4. Cucina.

L'attuale tecnologia zootecnica consente di alimentare i cani e i gatti con mangimi completi e di buona qualità reperibili in commercio.

La tradizionale «cucina» può essere sostituita da un locale in cui effettuare la preparazione delle dosi per i singoli animali, la miscelazione di mangimi complementari a seconda delle esigenze nutrizionali.

Si deve provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati e alla eliminazione degli avanzi.

L'ambiente deve essere lavabile e disinfettabile, non presentare angoli o fessure in cui possa raccogliersi lo sporco ed essere fornito di mezzi protettivi atti ad impedire l'ingresso di insetti o roditori.

5. Autorimessa.

È necessario prevedere un ambiente chiuso in cui parcheggiare tutti gli autoveicoli in dotazione ed effettuare operazioni di piccola manutenzione.

Nel locale deve essere previsto un ambiente attrezzato in cui eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.

Il tipo ipotizzabile dei mezzi è:

a) autocanili;

b) mezzi di disinfezione e disinfestazione;

c) autocarro trasporto spoglie grossi animali;

d) autoveicoli di servizio.

6. Cella frigorifero.

Lo stoccaggio ai fini della successiva distruzione o la conservazione per eventuali esami anatomopatologici di un numero variabile di animali morti richiede l'installazione sia di una cella frigorifera che di una cella di congelamento.

Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:

a) temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;

b) dimensioni m. 2 per m. 2;

c) pareti lisce, lavabili, disinfettabili;

d) spigoli arrotondati e sgusci;

e) apparecchio per la registrazione continua delle temperature allarme;

f) dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.

7. Centrale termica.

La centrale termica deve essere dimensionata per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici, ad ambulatori e deve rispondere ai requisiti di legge.

Ai fini del risparmio energetico deve essere prevista la possibilità di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli animali.

8. Depurazione e riciclo acque.

L'ingente quantitativo di acqua utilizzata per la pulizia dei ricoveri animali suggerisce l'adozione di un razionale sistema di depurazione e riciclo delle acque.

La gestione delle acque di scarico deve essere conforme alla normativa vigente.

9. Spazi verdi.

La struttura deve avere un adeguato arredo arboreo anche al fine dell'isolamento acustico.

Nella definizione delle dimensioni dell'area su cui deve sorgere la struttura deve essere presa in considerazione la possibilità di creare dei parchetti per la stabulazione ricreativa libera di più soggetti fra di loro compatibili.

Tali parchetti vanno utilizzati a rotazione per consentire l'autosterilizzazione del terreno per mezzo del vuoto biologico.

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Art. 11

Dimensionamento delle strutture di accoglienza.

1. Le strutture di accoglienza devono interessare bacini d'utenza delle dimensioni di 100-150.000 abitanti.

2. Ogni canile deve comprendere 150-250 posti cane per supportare l'ingresso costante ipotetico di circa 80-120 cani al mese.

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Art. 12

Accalappiamento dei cani.

1. Devono essere costituite squadre di accalappiamento formate da tre operatori, con un automezzo a disposizione. Le metodologie di recupero devono essere tali da non provocare nei cani traumi o sofferenze.

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Art. 13

Sterilizzazione dei cani e dei gatti.

1. Ogni A.S.L. deve predisporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, possono essere finanziati compatibilmente con l'ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l'attuazione della L. n. 281 del 1991.

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Art. 14

Criteri di anagrafatura dei cani.

1. A seguito dell'esperienza pilota di anagrafatura considerata la validità della metodologia è previsto per tutta la Sardegna lo stesso tipo di anagrafe; ciò comporta quindi la necessità di approvvigionamento di microchip sottocutanei.

2. La rilevazione statistica indica una popolazione canina di 160.000 unità che con una rimonta del 30 per cento raggiunge le 50.000 unità.

3. Il microchip deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico che risponda alle normative ISO 11784 e 11785 e sia compatibile con i lettori progettati secondo questa normativa.

4. I registri dell'anagrafe canina devono essere tenuti nelle A.S.L. di appartenenza e copia relativa deve essere fornita, con i conseguenti aggiornamenti, all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e ad ogni comune interessato. Le associazioni di volontariato possono richiedere copia degli stessi.

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Art. 15

Prevenzione delle malattie sociali echinococcosi e leishmaniosi.

1. Le azioni per la prevenzione e la cura di queste patologie sono oggetto di specifici piani di attuazione che vengono redatti successivamente.

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Art. 16

Prevenzione del randagismo e politica delle strutture.

1. È inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica. Infatti un numero di soggetti fino a 250 cani può essere gestito da due o tre operai, per quanto riguarda la pulizia e l'alimentazione. L'assistenza veterinaria può essere garantita da un veterinario per la normale routine.

2. Nella distribuzione dei contributi criterio fondamentale di priorità deve essere quello di ricadere in un territorio scoperto e garantire un bacino d'utenza minimo di 100.000 abitanti, massimo di 250.000 abitanti.

3. Come posto cane si indica la superficie utilizzabile da un cane e non il singolo box.

4. Dalla descrizione delle caratteristiche strutturali precedentemente indicata si evince che le superfici minime occupabili variano a seconda della taglia. Perciò è preferibile strutturare i box con dimensioni pari a quelle relative ai cani più grandi (> 30 Kg.) al fine di poter gestire successivamente le micro e macro colonie in modo flessibile.

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Art. 17

Formazione professionale.

1. Vengono proposti annualmente per essere inseriti nel piano regionale di formazione professionale dell'Assessorato del lavoro, programmi e progetti formativi per personale addetto alla gestione di canili e gattili, da finanziare con i fondi regionali e della Comunità europea.

2. Vengono anche utilizzati i fondi appositamente stanziati nei capitoli di bilancio dell'Assessorato competente e previsti nelle leggi di bilancio.

3. Sono redatti, in accordo con le A.S.L., appositi programmi e progetti formativi di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.

4. Per la formazione delle guardie zoofile sono stipulate apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, che dovranno provvedere alla progettazione e realizzazione degli appositi corsi.

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Allegato A

Modelli tipo per le convenzioni

1) Convenzione con le associazioni di volontariato.

Lo schema tipo di convenzione con le associazioni di volontariato dovrebbe contenere anche requisiti di affidabilità derivante da stime di adozioni potenzialmente garantite o da efficace attività pregressa.

Le attività da svolgere nel canile comunale, che possono essere assegnate in convenzione alle associazioni di volontariato sono sostanzialmente le seguenti:

a) pulizia;

b) alimentazione;

c) attività ludiche e socializzazione dei soggetti ricoverati;

d) adozioni e amministrazione relativa alle pratiche di adozione.

È opportuno che gli operai addetti alle attività di cui alle lettere a) e b) siano dipendenti del canile, per ovviare a problemi organizzativi e di gestione amministrativa.

Il


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E questo è il Regolamento del tuo comune per la tutela degli animali


(Allegato alla Delibera C.C. n° 49 del 14.07.2003)



Assessorato Della Sicurezza dei Cittadini
Protezione Civile e Traffico, igiene e sanita'



REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI






Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali.

1. Il Comune di Sinnai, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Sinnai, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.



Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Sinnai, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Sinnai, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali ed al principio della corretta convivenza con gli stessi.



Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base all’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.



Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 21/94, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali, ove necessita facendo ricorso a quanto previsto dal codice penale.



Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE



Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.



Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Sinnai.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 11 e 12 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.
3. L’applicazione del presente regolamento fa salva ogni disposizione di legge sovraordinata vigente e l’applicazione delle disposizioni penali in materia.



Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

· a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad esso connesse;

· b) alle attività di studio e sperimentazione sugli stessi animali;

· c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;

· d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

· e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.



Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un’adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.



Art. 9 - Detenzione di animali domestici.

1. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione e non pericolosi nel rispetto di Leggi e Regolamenti citati nella premessa.

2. I detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo dei vicini, qualora dovessero essere persistenti e dovuto ad incuria del proprietario.

3. In caso di reclamo il personale del Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. competente per territorio, in collaborazione con la polizia municipale, ciascuno per le proprie incombenze, dovranno svolgere accertamenti che evidenziano:

a. La specie, taglia e numero di animali detenuti;

b. I metri quadrati di spazio coperti e scoperti dell’abitazione nella quale gli animali vengono detenuti;

c. Gli apprestamenti e le condizioni igieniche di detenzione;

d. Il tipo di danno igienico o le altre problematiche derivanti dalla presenza degli animali, obiettivamente valutabili, ed i rimedi ai quali i proprietari o detentori dovranno attenersi, nonché eventuali responsabilità ascrivibili a carico degli stessi, verificabili con successive ispezioni da parte del personale accertatore.

4. Il Sindaco sentito il parere dell’Azienda U.S.L. locale, adotterà i provvedimenti opportuni.



Art. 10 - Detenzione di animali di bassa corte.

1. E’ consentita, nell’ambito del centro abitato, la detenzione di un numero limitato di animali di bassa corte (pollame, conigli, piccioni ed altri animali simili), su autorizzazione del Sindaco previo parere dell’Azienda U.S.L. locale.



Art. 11 - Maltrattamento di animali.

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
5. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.


Art. 12- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e dei microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.



Art. 13 - Abbandono di animali.

1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che di quella esotica esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.



Art. 14 - Avvelenamento di animali.

1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all’Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.



Art. 15 – Attraversamento di animali e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti , apposita cartellonistica con figura stilizzata indicante la specie interessata all’attraversamento.


Art. 16 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Sinnai.

2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità o comunque considerati pericolosi.


Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio o vincita di gioco.

1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi .
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.


Art. 18 - Esposizione di animali.

1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 34 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 35 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.



Art. 19 – Uso degli animali negli spettacoli

1. E’ consentito l’uso di animali negli spettacoli, purché questi siano compatibili con la natura degli animali impiegati e non causino loro sofferenze. Agli animali vanno garantite idonee condizioni ambientali e microclimatiche e di benessere adottando tutti gli interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Deve inoltre essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per il pubblico e le persone.
2. Spetta al Servizio veterinario verificare lo stato di benessere degli animali utilizzati negli spettacoli e nelle mostre itineranti.



Titolo IV - CANI


Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 22.


Art. 21 - Divieto di detenzione a catena.

1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, ove necessita, per periodi di tempo non superiore alle otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.


Art. 22 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. La superficie minima per ogni cane detenuto in cortile e giardino non deve essere inferiore a metri quadrati 6.


Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’ apposita museruola qualora si tratti di cani di grande mole, di indole aggressiva o che comunque possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.


Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.


Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Sinnai salvo quelli per cui è previsto il divieto da specifiche leggi e regolamenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.


Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l’esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l’igiene del luogo.



Titolo V - GATTI

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".


Art. 28 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.



Art. 29 - Compiti dell’Azienda Sanitaria.

1. Il servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale, provvede ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge Regionale n. 21/94, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.


Art. 30 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
3. L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.


Art. 31 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Sinnai che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.
2. Enti o associazioni iscritte all’albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro “habitat”, eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previa autorizzazione del servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale.


Art. 32 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.


Titolo VI - VOLATILI

Art. 33 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 34 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.


Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 35 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.


Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37- Inumazione di animali.

1. E’ consentita l’inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.


Art. 38 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento:

a. gli appartenenti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;

b. il personale del servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale;

c. gli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

d. le guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall’articolo 19 della legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21.


Art. 39- Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non comportino infrazioni penali o violazioni diversamente sanzionate dalla normativa statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 pari al doppio del minimo.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.
3. L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla normativa vigente (L. 689/1981)


Art. 41- Incompatibilità ed abrogazione di norme.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.


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mikki

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  Post Inserito 22-02-2008 alle ore 12:08   
Ciao Mariiposa!
Scusa, leggo solo adesso il tuo post (o meglio, quello che ha aperto per te Freedom!) dopo che Cecilio me l'ha segnalato.

Dopo l'esaustiva normativa che ti ha mandato Gattotiti che dire....niente!!
E' stata bravissima!

Io ti volevo chiedere una cosa invece: ma tu volevi aprire un canile "come si deve" per poi chiedere i contributi da parte del comune di Sinnai? (ops, non so se e' comune, Sinnai, vabbe', mi hai capito!)
Oppure vuoi costruire nel tuo terreno semplicemente dei box per tenere dei tuoi cani (o comunque dei cani che troverai, abbandonati, bisognosi ecc)

Nel senso che....ehm....se i cani non fossero troppi..... se io fossi in te non chiederei permessi ecc.
Lo farei e basta.

Ovviamente non so quale sia il numero massimo di cani che uno puo' ospitare nel suo terreno....pero' se fosse un numero congruo...(nel senso... non massimo 5 cani!! Allora non serve a niente!)

Ti dico questo perche'.....ho saputo delle storie allucinanti di burocrazia per l'apertura di canili convenzionati qui in Sardegna (o comunque con tutte le autorizzazioni in regola)

1 esempio: la pensione-canile vicino Sassari dove ho tenuto Potino per 3 settimane prima di rimetterlo in liberta'. Andavo sempre a trovarlo e quindi ho preso confidenza con il proprietario che mi ha raccontato le sue vicissitudini: 3 anni per ottenere i permessi, dopo che la pensione era pronta! Ora i dettagli non me li ricordo, ma sono sicura di questo, mi ricordo che ce l'aveva con gli amministratori che se la prendevano comoda quando il suo era un servizio, che non c'erano altre pensioni per cani a Sassari ecc.
Poi dopo che ha operato per qualche tempo come pensione ha ottenuto la convenzione con il Comune e gli portano anche dei cani randagi e paga la retta il Comune.

2 esempio: il nuovo canile comunale di Osilo. Proprio ieri c'era un articolo sul giornale locale che diceva che era pronto, che era stato visitato dall'assessore all'ambiente, che andava bene, che potra' contenere 320 cani, che bisogna aspettare ancora qualche mese per le pratiche burocratiche....ok......qual'e' il problema??? che il canile era gia' bell'e' pronto dall'anno scorso di sicuro!! (cioe' da quando mi occupo di animalismo, poi magari era gia' pronto addirittura da piu' anni ma io non lo sapevo)
Fonti sicure mi hanno detto che mancavano solo i permessi, ovviamente richiesti, ma stranamente tutto si era arenato....

3 esempio: un'altra fonte sicura mi ha detto che una nota showgirl, originaria proprio di Sassari, che ha a cuore il problema del randagismo, si era offerta lei di pagare le ultime cose per aprire questo benedetto canile di Osilo.....ma niente....bisognava aspettare dei permessi, dovevano fare dei sopralluoghi......dovevano dare l'agibilita' o le corna loro!!
E tutto mentre abbiamo un fenomeno del randagismo spaventoso.....


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