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  >>  Diritti degli animali  >>  Problema gestione area di sgambamento X GATTOTITI - Discussione n 26523 - PermaLink
   Problema gestione area di sgambamento X GATTOTITI
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Inizio discussione    ( Risposte ricevute: 4 )
volpeblu

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  Post Inserito 24-06-2008 alle ore 11:41   
ultimamente nel quartiere si stanno verificando notevoli problemi in una delle aree di sgambamento...purtroppo una coppia di anziani ormai sembra aver scambiato l'area di sgambamento riservata ai cani per zona ritrovo con altri vecchi occupandò l'area con il loro cane che risulta aggressivo con altri cani ....Il problema che gli altri possessori di cani si trovano impossibilitati ad usar l'area perchè tali personaggi la occupano per diverse ore sia di mattina che di sera esempio arrivano alle 17.30 escono da li alle 19.30..e invitati a dar il cambio non escono...in più non raccolgono gli escrementi del cane e buttano mozziconi per terra a mò di posa cenere quindi anche chi ha dei cani cucciolotti deve aver mille occhi.... possiamo far qualcosa? esiste un obbligo nella gestione delle aree riservate ai cani

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: volpeblu il 24-06-2008 12:24 ]


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GattoTiti

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  Post Inserito 24-06-2008 alle ore 12:27   
Volpe mi son fatta una passeggiata sul sito del Comune di Parma e l'unica cosa reperita è un 'ordinanza per l'utilizzo del verde pubblico del 2001 che dice che gli escrementi vanno raccolti altrimenti si è sanzionati, primo appiglio.
Fermo restando che il documento sia questo, taglia del bau?
Ci si potrebbe appigliare alla Sirchia anche se è un fantasia.
In ogni caso credo che se colpirete i vecchietti nel portafoglio un risultato l'otterrete.


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volpeblu

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  Post Inserito 24-06-2008 alle ore 12:45   
guarda a causa di questi vecchietti anche la palazzina di fronte all'area cani è scatenata e han fatto un esposto per spostarla ...il cane è un pastore tedesco di due anni della figlia che gestiscono loro completamenti inesperti abbaia come un forsennato e tende ad esser aggressivo con tutti i cani maschi eccetto ovviamente i castrati.. ovviamente quindi chi ha cani maschi o piccoli non può più entrare dato che loro la occupano per ore...purtroppo ho assistito a scene del tipo una signora con due yorky che gli ha chiesto il cambio... dato che lei era fuori da parecchio lui gli ha risposto se vuol entrar bene (cosciente che il suo cane è aggressivo) altrimenti può star fuori , con loro prima sorvolavo su tante cose non vedendole però ora iniziano ad esser esagerati...però vorrei fargli capire che è un diritto anche degli altri far sgambare il cane non solo il loro pensa che dei miei vicini con un border collie maschio ormai evitano di andarci perchè non vogliono discuterci...assurdo


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GattoTiti

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  Post Inserito 24-06-2008 alle ore 13:18   
Con persone del genere la ragionevolezza non serve
Eccoti la legge regionale in cui siete tutelati (leggi art.3)
mi do da fare per vedere se la GR ha emesso il regolamento
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5#LR-ER-2005-5#
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Bollettino Ufficiale n. 30 del 18 febbraio 2005
INDICE
Art. 1 - Finalità ed oggetto
Art. 2 - Definizione di animale da compagnia
Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore
Art. 4 - Norme tecniche di attuazione
Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
Art. 6 - Doveri del venditore
Art. 7 - Esposizioni, competizioni, spettacoli
Art. 8 - Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
Art. 9 - Tutela dei volatili ornamentali
Art. 10 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani
Art. 12 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
Art. 13 - Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Disposizioni transitorie
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
Art. 2
Definizione di animale da compagnia
1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
Art. 3
Responsabilità e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
Art. 4
Norme tecniche di attuazione
1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.
Art. 5
Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
Art. 6
Doveri del venditore
1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
Art. 7
Esposizioni, competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Art. 8
Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.
Art. 9
Tutela dei volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.
Art. 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
Art. 11
Controllo dei colombi liberi urbani
1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.
Art. 12
Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
Art. 13
Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia
1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.
Art. 14
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.



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GattoTiti

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Delibera di attuazione
Delib.G.R. 14 maggio 2007, n. 647 (1).

Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla Delib.G.R. n. 394/2006.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 giugno 2007, n. 75.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna


Richiamate:

- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 recante “Norme a tutela del benessere Animale” e in particolare l’art. 4, comma 1 in cui si stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto emani apposite indicazioni tecniche per l’attuazione della legge stessa;

- la propria Delib.G.R. n. 394 del 2006, che, in attuazione all’articolo sopra citato, riporta le indicazioni relative alla gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di commercio ed allevamento, nonché le indicazioni tecniche relative allo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari;

ritenuto, pertanto di dover emanare le indicazioni tecniche previste dall’articolo sopra citato e in particolare:

- alla lettera b) concernente i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell’animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;

- alla lettera e) concernente i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell’attività circense da parte dei Comuni di cui all’articolo 7, comma 4;

considerato che le indicazioni tecniche, i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell’animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà sono stati definiti in un percorso che ha previsto la collaborazione dei Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, il confronto con esperti veterinari comportamentalisti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano, del Centro nazionale di referenza del benessere animale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, con i rappresentanti degli Ordini dei medici veterinari della Regione Emilia-Romagna, dell’AMNVI e del SIVELP;

ritenuto di dover:

- raccomandare che nell’ambito dell’attività circense in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci;

- prevedere l’obbligo di verifica, da parte del Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, affinché accerti che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l’attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile, ecc.), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto;

- definire indicazioni tecniche per la detenzione degli animali necessarie al rilascio delle autorizzazioni dell’attività circense sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente emanati il 10 maggio 2000,

come integrate dalle linee-guida emanate dalla Commissione stessa in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106;

- integrare in alcuni punti le linee-guida sopracitate sulla base dei suggerimenti proposti dalle Amministrazioni locali e dalle associazioni animaliste per renderle maggiormente operative;

- inserire uno specifico capitolo dedicato all’utilizzo dei rettili durante lo spettacolo nella parte dedicata ai criteri tecnici specifici per taxa;

- ribadire che quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente fa da riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici;

valutato necessario apportare alcune modifiche alle indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari approvate con propria Delib.G.R. n. 394 del 2006, ritenendo di particolare importanza:

a) modificare i tempi di attesa dei principali farmaci da rispettare prima delle gare, in quanto i tempi di sospensione precedentemente proposti sulla base dei livelli residuali (MRL) sono finalizzati a tutelare esclusivamente la salute del consumatore di alimenti di origine animale, mentre non trovano sufficienti giustificazioni se scelti per garantire il benessere animale;

b) puntualizzare le modalità di attuazione dei controlli ufficiali svolte dalle Aree dipartimentali di Sanità pubblica veterinaria delle Aziende Unità sanitarie locali;

c) definire con chiarezza la responsabilità sulla pista, sulle recinzioni e sull’uso dei finimenti;

tenuto conto che i criteri per la definizione di tempi di attesa per le terapie sugli equidi ed altri ungulati destinati a manifestazioni popolari sono stati definiti con la collaborazione di esperti di farmacologia e di terapia degli equidi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna;

considerato che sono state informate le associazioni interessate e le Amministrazioni locali sulle istruzioni tecniche e sono state accolte, per quanto possibile, le proposte formulate;

viste:

- la L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001, e della Delib.G.R. n. 450/2007;

acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Politiche per la Salute e Politiche sociali nella seduta del 9 maggio 2007;

su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;


a voti unanimi e palesi, delibera:



1) di approvare:

- i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell’animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà riportate in allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

- i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell’attività circense da parte dei Comuni riportate in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

- le indicazoni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari riportate in allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che l’allegato C della presente delibera sostituisce integralmente l’allegato B della precedente propria Delib.G.R. n. 394/2006;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



Allegato A


Classificazione del rischio da cani con aggressività non controllata.


Cane con aggressività non controllata


Per cane con aggressività non controllata si intende l'animale che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o d'altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

I Comuni ed i Servizi Veterinari delle Aziende USL vigilano per individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.


Attività di controllo e prevenzione


I Servizi Veterinari, partendo da un incontro con il proprietario, attivano un percorso mirato alla rilevazione del rischio potenziale nei seguenti casi:

a) successivamente ad una morsicatura così come specificato dagli articoli 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria"

b) come attività di prevenzione a seguito di segnalazioni da parte di Istituzioni (Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, ecc.), Associazioni (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni Consumatori, ecc.), Veterinari liberi professionisti, o scritte e firmate di privati cittadini della presenza di cani con aggressività non controllata

I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, comprovato dal contesto in cui si è svolta la manifestazione aggressiva o dalla gravità delle lesioni provocate, per garantire una sicurezza sufficiente e tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, tenuto conto delle caratteristiche del cane, delle modalità di custodia, dell'esito del sopralluogo effettuato, della diagnosi espressa avvalendosi anche della scheda di valutazione in allegato, propongono al Sindaco l'adozione di apposito provvedimento avente in oggetto le procedure di recupero comportamentale dell'animale di seguito indicate.


"Procedure di recupero comportamentale dell'animale"


Il Veterinario Ufficiale effettua, a seguito di sopralluogo, una valutazione del rischio avvalendosi anche della scheda in allegato.

In caso d'esito sfavorevole ed in base alla gravità del rischio rilevato e al grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario il Veterinario Ufficiale propone al Sindaco di ordinare l'adozione delle seguenti misure e/o prescrizioni:


Grado 1


- Obbligo di condurre il cane sempre con la museruola e il guinzaglio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

- Obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza d'estranei.

- Obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza di bambini.

- Obbligo di applicare eventuali specifiche prescrizioni per la messa in sicurezza di giardini o recinti dove viene detenuto l'animale.

- Eventuali ulteriori specifiche prescrizioni identificate dal Veterinario Ufficiale.

Esse possono essere imposte singolarmente o in toto a seconda delle caratteristiche del caso.


Grado 2


In base alla gravità del rischio rilevato e al grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario la procedura di recupero comportamentale può prevedere:

1) Corso di rieducazione del cane presso un addestratore riconosciuto così come previsto dalla L.R. n. 5/2005, condotto in stretta collaborazione con il proprietario e/o terapia comportamentale eseguita da un Medico Veterinario preferibilmente con conoscenza ed esperienza nel campo della medicina comportamentale.

2) Allontanamento temporaneo del cane - in accordo con il proprietario - presso una struttura che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale adeguata, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 27/2000 e L.R. n. 5/2005.

Il Servizio Veterinario competente ha il compito di effettuare al termine del percorso una valutazione finale dei risultati, per verificare la capacità del proprietario nella corretta gestione dell'animale e proporre al Sindaco eventuali modifiche o revoche dei provvedimenti adottati.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto stabilito nel provvedimento sindacale, il Sindaco, a tutela dell'incolumità pubblica, su proposta del Veterinario Ufficiale dispone l'affidamento temporaneo presso una struttura che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale adeguata, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 27/2000 e L.R. n. 5/2005.

I costi di mantenimento, custodia e recupero comportamentale, compresi quelli relativi al periodo di affidamento, sono a carico del proprietario, anche in caso di rinuncia di proprietà di cui all'art. 12 della L.R. n. 27/2000, in base ad un tariffario regionale che sarà adottato con apposito atto entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.


Grado 3


Qualora quanto sopra indicato non dia esiti positivi per il recupero comportamentale del cane, e comunque per tutti i casi di comprovata pericolosità, la medesima va accertata, ai fini dell'applicazione dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 27/2000, dal Veterinario Ufficiale, il quale, per la valutazione del caso può avvalersi di una commissione d'esperti; tale commissione è composta dal Sindaco (o suo delegato) del Comune di residenza del proprietario, dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'AUSL (o suo delegato) e da un Medico Veterinario indicato dalle Associazioni Animaliste nominato dal Comitato Provinciale per la tutela degli animali d'affezione previsto dalla L.R. n. 27/2000.

I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di garantire una traccia degli episodi di aggressività, come previsto dalla L.R. n. 5/2005, all'art. 4, comma 3.

La regione promuove corsi di formazione destinati ai veterinari delle Aziende USL, sull'etologia e sulla medicina comportamentale del cane.

OMISSIS
Valutazione del rischio


- Esito del sopralluogo favorevole: nessun provvedimento

- Esito del sopralluogo sfavorevole:

1. Prescrizioni (es. museruola e guinzaglio, ecc.)

2. Percorso mirato di rieducazione:

a) corso di rieducazione del cane presso un addestratore riconosciuto così come previsto dalla L.R. n. 5/2005, condotto in stretta collaborazione con il proprietario e/o terapia comportamentale eseguita da un Medico Veterinario preferibilmente con conoscenza ed esperienza nel campo della medicina comportamentale.

b) Allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una custodia e una rieducazione adeguata, così come previsto dalla L.R. n. 27/2000 e L.R. n. 5/2005, a spese del proprietario.

3. Applicazione di quanto previsto ai sensi del comma 3, art. 22 della L.R. n. 27/2000.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto stabilito nel provvedimento sindacale, il Sindaco, a tutela dell'incolumità pubblica, su proposta del Veterinario Ufficiale dispone l'affidamento temporaneo presso una struttura che garantisca una detenzione e una rieducazione adeguata, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 27/2000 e L.R. n. 5/2005.

I costi di mantenimento, custodia e recupero comportamentale, compresi quelli relativi al periodo di affidamento, sono a carico del proprietario, anche in caso di rinuncia di proprietà di cui all'art. 12 della L.R. n. 27/2000, in base al tariffario regionale.

OMISSIS


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