Mangiare carne di cane o di gatto


Pubblicato in: Varie

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shy_1965

Scusate se torno sull'argomento, ma ho avuto una discussione verbale con una persona che mi ha detto che in Italia non esiste alcuna legge che proibisce il consumo di carne di cane o di gatto, e quindi neppure una legge che mi proibisce di ucciderli per cucinarli.
Il clamore per le parole di Bigazzi sarebbe nato, secondo lui, da fondamenti puramente culturali.
Lui dice di essersi informato a fondo, io credevo di aver ragione.

Chi mi fornisce elementi e riferimenti normativi a riguardo?
Grazie!

Testoster1

Penso che in realtà sia proibito ucciderli in generale in quanto crudeltà contro gli animali ma non mangiarli se macellati dove lecito. Ma parlo da profano.

Mi piacerebbe sapere che dice la legge in merito.

Penso che la motivazione sia sanitaria in ogni caso in quanto non capisco perchè non dovrei poter mangiare cane o gatto se non fosse per rischi alimentari.

Testoster1

Confermo

La legge Sono tutelati dalla legge 281 del 1991 li tutela contro le violenze in quanto animali da affezione.... ma non sembra proibirne il cibarsi delle carni. Mi piacerebbe sentire un vet per il regolamento di polizia veterinaria.

D'altronde il figlio del mio capo ha un candido coniglietto come animale di affezione ma i coniglietti non sono considerati tali dalla legge e quindi sicuramente edibili.

Tutetta

Credo che ci sia un po di confusione,di certo i cani e i gatti in Italia non possono essere uccisi per degustarli
Per i conigli non credo che sia vietato cucinarli anzi vengono allevati per l'appunto

shy_1965

@Testoter1,
quella legge la conoscevo pure io ed è quella che gli ho spiattellato, ma lui dice che quella legge protegge gli animali dai maltrattamenti, dalle crudeltà e dalle uccisioni senza giusta causa.
Ma siccome non parla di vietare l'uccisione di animali per scopi alimentari, secondo lui uccidere il proprio gatto o il proprio cane per mangiarselo non è reato. D'altronde mi sembra di non aver letto questo divieto tra i vari comma e paragrafi della legge.

@Tutetta,
anche le galline e le mucche, se è per questo
Tu dici che è vietato uccidere i gatti per motivi culinari, ma la famosa legge 281/1991 non tratta questo argomento. Hai qualche altro riferimento di legge che supporti quello che tu e io stiamo sostenendo?

lillina

edibili in Italy

questo è il problema

bracchetto

polizia veterinaria
ho postato il regolamento, vediamo insieme se c'è qualche norma in materia.

no, inutile. non ci sono le normative di macellazione standard qui dentro.

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: bracchetto il 19-02-2010 20:11 ]

catecate

io non credo che ci sia bisogno di una norma specifica che dica che non puoi mangiare un gatto o un cane
sono "animali d'affezione" e a loro si applicano le norme che li tutelano in quanto tali...

vale il contrario, gli animali che puoi mangiare sono quelli inclusi fra gli "animali da reddito" (e tra questi quelli destinati al macello)o gli "animali selvatici" tra i quali sono individuate le specie cacciabili...



marven

Purtroppo non credo sia così semplice soprattutto perchè conigli e cavalli, che per molti sono dei veri e propri animali d'affezione, si possono tranquillamente mangiare... Viene punito il maltrattamento, per esempio, di un cavallo ma lo possiamo macellare e mangiare così mi pare di aver capito!

catecate

è la legge che definisce quali sono gli animali d'affezione... i conigli e i cavalli sono animali da reddito

Testoster1

ho il sospetto che la legge sia lacunosa su questo punto perchè nessuno ha pensato fosse obbligatorio dirlo esplicitamente... bisognerebbe vedere se in cassazione ci sono casi discussi

catecate

stavo cercando proprio qualche riferimento in cassazione...

però se la legge indica precisamente quali sono le specie da macello e qeulle cacciabili, è possibile mangiare solo quei determinati animali, e se mangio il mio gatto questo rientra nei maltrattamenti perché io non potrei ucciderlo... lo può fare solo un veterinario e solo in casi determinati ...

quindi questo dovrebbe esaurire tutta la casistica

misssmith

Rita ma tu a quale legge ti riferisci? Io ho dato uno sguardo alla legge quadro del '91 ma non ne parla affatto...
Non riesco a trovare riferimenti che indicano quali sono gli animali da affezione e quali quelli da reddito...

shy_1965

Quote:

19-02-2010 alle ore 20:53, catecate wrote:
però se la legge indica precisamente quali sono le specie da macello e qeulle cacciabili, è possibile mangiare solo quei determinati animali, e se mangio il mio gatto questo rientra nei maltrattamenti perché io non potrei ucciderlo... lo può fare solo un veterinario e solo in casi determinati ...



Io credo che il termine maltrattamento stia a definire una serie di azioni che portano sofferenza psicologica e fisica all'animale. Un maltrattamento è quando io prendo il mio gatto e lo lego al termosifone, quando lo torturo con gli spilli o con l'accendino, quando non gli do da mangiare, quando lo tengo al freddo o al caldo chiuso sul balcone, quando gli brucio la coda e poi ci gioco a pallone.
Prenderlo e stordirlo e poi ucciderlo e macellarlo secondo quanto eseguito in un normale mattatoio per poi mangiarlo a casa mia non credo che sia maltrattamento, perché posso dimostrare che l'animale non ha sofferto.
La legge punisce l'uccisione senza motivo, per crudeltà, non per bisogni alimentari.
Almeno questo è quanto io ho capito finora.
Se davvero, come dice Testoter1, ci fosse una lacuna nella legge, si aprirebbe un pericoloso percorso!!!

catecate

ce ne sono un sacco di leggi

quella del '91 definisce cane e gatto animali d'affezione e poi parla di "altri animali d'affezione" se non sbaglio ...

poi c'è una normativa che non finisce più sugli animali da reddito e quelli selvatici (e tra questi quindi quelli mangiabili) che ovviamente non comprende cani e gatti

però se la legge sugli animali d'affezione parla di "tutela"...me li potrò mai mangiare?



misssmith

Quote:

19-02-2010 alle ore 21:13, catecate wrote:
quella del '91 definisce cane e gatto animali d'affezione e poi parla di "altri animali d'affezione" se non sbaglio ...



Questa è la definizione, contenuta nell'art. 5:
'Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito...'
Ma in effetti il ragionamento di Shy fila...a meno che non ci sia qualcosa che o esclude gli animali da affezione o elenca quelli da reddito...

Qui il link alla legge quadro, ma nel frattempo sono stati aboliti degli articoli, fatte modifiche...

catecate

eh ma ci sono gli elenchi di animali da reddito e di quelli cacciabili

questo dicevo ... ma credo che non sia una legge sola... è un po' complicato trovare tutti i riferimenti .... mo mi ci metto

misssmith

Seratina di studio, ma l'argomento in effetti è interessante...
Ci fa capire quante cose diamo per scontato...

Testoster1

Quote:

19-02-2010 alle ore 21:35, misssmith wrote:
Seratina di studio, ma l'argomento in effetti è interessante...
Ci fa capire quante cose diamo per scontato...



Per darti un idea in un locale pubblico è perfettamente legale tenere una sigaretta accesa... l'iomportante è non compiere il gesto di fumarla che è sanzionato.

shy_1965

Ho letto e riletto 10 volte la pagina della legge 281/91 e in nessuna riga ho trovato scritto che è proibita la macellazione e il consumo della carne del proprio gatto o del proprio cane.
Parrebbe davvero una lacuna della legge...

E a proposito di lacune, a me pare evidente che ci sia un macroscpico errore in quella legge, all'articolo 1.
A leggere quell'articolo, un cane malato, incurabile o pericoloso può essere soppresso solo per via eutanasica e solo da un medico veterinario.
Un gatto nelle stesse condizioni può essere soppresso da chiunque e con qualunque mezzo!!!
Leggere e confrontare alla legge 281/91, articolo 1, settimo comma e decimo comma.

shy_1965


Scusate se porto su la discussione, volevo solo chiedere un vostro parere sulle ultime righe del mio ultimo post.

Annas

Se ragioniamo alla lettera non esiste nemmeno alcuna normativa che impedisca di consumare carne umana.

shy_1965

Infatti credo che non ci sia.

lillina

hai modo di copiare e incollare qui l'art che citi della legge ??

shy_1965

Lillina, intendi copiare l'articolo 2 della legge 281/1991?

[EDIT] : Non capisco perché in questo copia-incolla, i commi che intendevo io sono il 6 e il 9, e non il 7 e il 10 che avevo visto due giorni fa in un altra pagina web

******

LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

******

Spero di aver capito giusto

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: shy_1965 il 22-02-2010 15:44 ]

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: shy_1965 il 22-02-2010 15:47 ]