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  >>  Diritti degli animali  >>  CANI & CONDOMINIO - Discussione n 48721 - PermaLink
   CANI & CONDOMINIO
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goan
| CV STAFF

Registrato dal: 06-02-2008
| Messaggi : 2907
  Post Inserito 07-12-2009 alle ore 10:34   
CANI & CONDOMINIO

Detenere un animale in casa è esplicazione di un diritto dominicale, quale il diritto di proprietà costituzionalmente garantito dall’articolo 42 della Costituzione Italiana e ampliato dall’art.832 del Codice civile.
Quindi niente e nessuno può impedire ad un condomino di esercitare il suo diritto di proprietà sull’appartamento e sui beni in esso contenuti. L’animale riceve la tutela giuridica, dal punto di vista privatistico, alla stregua di una “cosa” anche se comunque con qualche differenza. Ti può essere inibito detenere un cane in condominio solo se ti sei contrattualmente obbligato a non tenerlo; e quando si parla di “contrattualmente obbligato” si fa riferimento al fatto che il divieto di tenere il cane è stato preveduto nel contratto di acquisto/locazione dell’immobile, nel regolamento condominiale od anche nell’atto di costituzione del condominio; Quindi ove si sottoscriva una condizione in tal senso non è possibile poi dolersi della stessa. Lo stesso divieto, proprio perché derivante da una clausola vessatoria, necessita di una doppia firma. Tale argomentazione trova conforto nel dettato della Corte di Cassazione del 2001 che si è così espressa “La detenzione di animali in un condominio, nell'ambito delle singole proprietà esclusive, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento non potendo altrimenti un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti, costituenti oneri reali ovvero servitù a carico di condomini relativamente alle loro proprietà esclusive essendo la scelta di tenere o meno animali, nell'ambito della singola proprietà, estrinsecamente del diritto dominicale” (vedi anche Tribunale di Piacenza sez. II del 10/4/1990). V’è di più! Tale deduzione ci porta a fare altre considerazioni alla luce anche di un’altra sentenza della Cassazione la n. 1394 del 6/3/2000 che si è così espressa “Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Tale sentenza è stata poi ribadita in una recentissima pronuncia di febbraio 2009 sempre dalla Corte di Cassazione sezione IV penale la numero 4672 del 3/2/2009. Ora se da una parte non è sufficiente che un solo condomino dichiari d’esser infastidito dai rumori e dall’abbaiare del cane d’altro verso il proprietario del cane deve cercare di limitare le occasioni che in qualche modo possono provocare l’abbaio del cane…”senza coartare la natura dell’animale”. In tal senso si è peraltro espressa la Corte di Cassazione con sentenza n.7856 del 28 marzo 2008. tale pronuncia giurisprudenziale da un lato impone l’obbligo al proprietario del cane di cercare di limitare le condizioni che possano suscitare l’abbaio al cane e dall’altro verso un obbligo rimesso ai condomini di tollerare per quanto possibile l’abbaio “inevitabile del cane”; la stessa suprema corte ha comunque chiarito che la limitazione dell’abbaio deve avvenire in modo più consistente durante le ore notturne e di riposo. In altri termini i condomini dovranno tollerare l’abbaio del giorno in quanto le condizioni per suscitare l’abbaiare del cane sono più consistenti: si pensi al suono del telefono, al suono del citofono, all’inquinamento acustico provocato dalle auto etc..meno tollerabile è invece l’abbaio notturno e nelle ore pomeridiane destinate al riposo. La stessa cassazione ha motivato l’onere di tollerare posto a carico dei condomini per il solo fatto che “abbaiare” per un cane significa “esprimersi”. Quella frase “senza coartare la natura dell’animale” dice tutto! Il cane non può tenere sempre la museruola, non può stare sempre alla catena, non può essere tenuto per tempi lunghi in luoghi inidonei ad accoglierlo! Si pensi al garage: buio, umido e freddo. Infatti la stessa cassazione Penale in tante pronunce ha ipotizzato il reato di maltrattamento di animali a coloro che detengono un animale in condizioni incompatibili con la loro natura e tra questi comportamenti vi sono quelli di cui sopra



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Testoster1

Registrato dal: 17-07-2008
| Messaggi : 2845
  Post Inserito 14-12-2009 alle ore 14:24   


Grande post. Mi ha tolto un sacco di dubbi che avevo.

Una sola domanda. Quando si parla di doppia firma che si intende? Cioè io compro una casa e nell'atto di acquisto c'è scritto che ne accetto i regolamenti. Il fatto di una doppia firma implica che io debba firmare ANCHE il regolamento? E se non lo firmo.

Inoltre se nel contratto di vendita non viene indicato che accetto il regolamento poi il condominio può rivalersi in qualche modo?


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goan
| CV STAFF

Registrato dal: 06-02-2008
| Messaggi : 2907
  Post Inserito 14-12-2009 alle ore 21:22   
Ringrazio per i complimenti.
chiedo scusa e faccio un piccolo passaggio che ho dato per scontato.
il regolamento condominiale contrattuale ed il regolamento assembleare del condominio sono due cose diverse. Il primo per essere valido necessita del consenso di tutti i condomini, il secondo per essere valido necessità del voto favorevole dei condomini che rappresentano almeno 500 millesimi in prima convocazione e 334 millesimi in seconda convocazione. Ciò vuol dire che il primo vincola (ed è insuperabile) tutti i condomini a non tenere animali, il secondo non vincola nessuno nemmeno il condomino che ha votato per il divieto di tenere gli animali.
in altri termini: per imporre un obbligo di non tenere gli animali (per alcuni è una limitazione al diritto erga omnes di proprietà) è necessaria la totlità dei condomini.
Ne deriva che per modificare il regolamento condominiale contrattuale (in genere quando si costituisce il condominio od ancora è quello che si firma con il rogito) è necessaria la totalità dei condomini...paradossalmente in un condominio di 500 condomini è sufficiente che uno dei 500 sia in disaccordo che la modifica del regolamento condominiale salta.
Per modificare un regolamento assembleare del condominio è sufficiente la maggioranza di cui sopra.
Ed allora: se acquisto un immobile in un condominio dove vige il divieto di tenere animali contenuto in un regolamento condominiale contrattuale io dovrò scegliere tra acquistare l'immobile e non tenere animali oppure tenere gli animali e non acquistare l'immobile. Oppure sperare che il divieto contenuto nel regolamento condominiale venga modificato ma raggiungere l'unanimità è una chimera.
Se il divieto non è contenuto nel regolamento condominiale ma in quello assembleare come detto il divieto non è valido a meno che abbia espressamente accettato l'obbligo suddetto; e trattandosi di una clausola limitativa di un diritto per essere valida ed efficace deve essere accettata espressamente (doppia firma una per la clausola, l'altra per il contratto nella sua interezza).
Firmando il contratto di acquisto accetti tacitamente anche il regolamento condominiale.
Siccome il regolamento condominiale che viene redatto (imposto dal costruttore) sin dalla creazione del condominio resta tale per sempre proprio per la sua quasi impossibilità a modificarlo e spesso capita (condomi di antica costruzione) che il divieto di tenere gli animali spesso sia presente ma nessuno lo sà! Mi spiego.
Ho letto personalmente regolamenti di condominio lunghi anche 15 pagine con un sacco di norme, obblighi e divieti di cui alcuni si conoscono, altri si ignorano e di alcuni non si sa nemmeno l'esistenza.
In un condominio dove c'erano condomini con animali esisteva il divieto di tenere animali ma nessuno lo sapeva.
quando l'amministratore condominiale cambiò, questo scrisse in bacheca una cosa simile "In questo condominio è vietato tenere animali, si prega attenersi" con tanto di norma e comma effettivamente esistente nel regolamento condominiale.
Vi sembra una cosa assurda leggere il regolamento condominiale? Avete mai letto il contratto che avete stipulato con l'Enel o con la telefonia fissa? Lì ci sono norme e clausole che non vi immaginate nemmeno.


[ Questo Messaggio è stato Modificato da: goan il 14-12-2009 21:43 ]


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