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  >>  Cani di razza  >>  contratto con allevatore e restituzione del cane - CHIUSO - Discussione n 38281 - PermaLink
   contratto con allevatore e restituzione del cane - CHIUSO

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AutorePagina: 4 di 5
Cocker

Registrato dal: 21-02-2008
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  Post Inserito 21-04-2009 alle ore 19:18   
Io trovo invece molto interessante l'intervento di Hjluk, dato che la situazione nello specifico qui non si risolverà, né siamo stati poi aggiornati sull'evoluzione dei fatti, almeno si è preso "spunto" da un argomento trattato per poter tirar fuori spunti di riflessione, utili comunque, perché comunque chi alleva o anche chi fa una cucciolata occasionale e magari tiene ai suoi cani, certi paletti vuol metterli e in questo modo saprà meglio cosa agire e cosa richiedere di compilare al proprio avvocato, per sapersi tutelare.
Inoltre è anche interessante anche a livello generale...


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taribello

Registrato dal: 08-04-2007
| Messaggi : 3700
  Post Inserito 21-04-2009 alle ore 20:17   
sottolineo che nessuno ha preso visione del contratto...


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Cocker

Registrato dal: 21-02-2008
| Messaggi : 679
  Post Inserito 21-04-2009 alle ore 20:31   
Proprio per questo si è ipotizzato sulle varie possibilità...


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| CV STAFF

Registrato dal: 03-12-2007
| Messaggi : 5173
  Post Inserito 21-04-2009 alle ore 20:59   
Quote:

21-04-2009 alle ore 20:17, taribello wrote:
sottolineo che nessuno ha preso visione del contratto...



Infatti, pensavo ad un discorso più in generale... è assurdo stare a parlare di qualcosa che non conosciamo così bene, mentre parlando in generale si possono, secondo me, toccare i vari punti e comprendere meglio le dinamiche e le necessità delle parti, tenendo sempre come primario interesse il bene del cucciolo!




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hugo

Registrato dal: 09-12-2008
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  Post Inserito 22-04-2009 alle ore 08:35   
@jiuk
le ipotesi che hai tirato fuori non giuste e nemmeno gli esempi.
Un allevatore serio non vende i cuccioli ad un negoziante e risponde in caso il cucciolo presentasse malattie genetiche o xx pataologie tramite una accurata visita dal vet.
Proprio qualche mese fa un mio amico mi chiese di dove poteva comprare il cane labrador.
Io risposi che poteva prenderlo da x allevatore.
Pago la somma e se lo porto a casa.
Intorno ai 4 mesi mantenendosi in contatto con x allevatore andando dal vet per una visita ordinaria, il vet stesso presentò un problema dicendo che questo labrador aveva dei prblemi.
Dopo una serie di analisi venne fuori che è affetto ad una sindrome rara di nanismo.
Vengo al punto: l'allevatore visto il grosso problema chiamo il vet per avere maggiori informazioni e gli rese la somma intera +spese ad al mio amico.

L'altro punto è questo:
se il cucciolo muore da patologie come un aneurisma all'aorta come è successo a me non è detto che l' allevatore ti renda soldi una volta instaurato un rapporto.Sicuramente ti farà un prezzo di favore.

Gli altri punti che hai citato sono casi dove si parte da presupposti che non ci devono essere.
Poi c'è il contratto di affidamento ed a quel punto il propr deve attenersi alle regole scritte e stipulate con allevatore.




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| CV STAFF

Registrato dal: 03-12-2007
| Messaggi : 5173
  Post Inserito 22-04-2009 alle ore 10:39   
Quote:

22-04-2009 alle ore 08:35, hugo wrote:
@jiuk
le ipotesi che hai tirato fuori non giuste e nemmeno gli esempi.
Un allevatore serio non vende i cuccioli ad un negoziante e risponde in caso il cucciolo presentasse malattie genetiche o xx pataologie tramite una accurata visita dal vet.




Penso che tu non abbia ben letto o compreso cosa io abbia scritto, infatti ciò che ho scritto è proprio tutta un’altra cosa!!!
Infatti ho scritto:
L'allevatore Hjluk vende il cane a Goan che, dopo averlo preso ad 800€ lo rivende ad un negozio a 1.000€!!! Il negozio lo mette in vendita a 1.500€ e riesce a piazzarlo a Cocker che ne diventa proprietaria.”
Siccome l’Avvocato Goan ha sostenuto fino ad ora che, una volta comprato il cane, sia giusto e corretto che ci si possa fare quello che si vuole, compreso RIVENDERLO a terzi, facevo l’esempio di cui sopra, proprio per fare comprendere meglio il PERCHE’ si voglia evitare la rivendita a terzi!




Quote:
Proprio qualche mese fa un mio amico mi chiese di dove poteva comprare il cane labrador.
Io risposi che poteva prenderlo da x allevatore.
Pago la somma e se lo porto a casa.
Intorno ai 4 mesi mantenendosi in contatto con x allevatore andando dal vet per una visita ordinaria, il vet stesso presentò un problema dicendo che questo labrador aveva dei prblemi.
Dopo una serie di analisi venne fuori che è affetto ad una sindrome rara di nanismo.
Vengo al punto: l'allevatore visto il grosso problema chiamo il vet per avere maggiori informazioni e gli rese la somma intera +spese ad al mio amico.




Mi pare ovvio, anche questo punto è scritto sul contratto, ci mancherebbe altro... le spese penso si riferiscano al veterinario... anche se ovviamente io chiedo che venga verificato dal MIO veterinario di fiducia (gratuitamente per il proprietario).




Quote:
L'altro punto è questo:
se il cucciolo muore da patologie come un aneurisma all'aorta come è successo a me non è detto che l' allevatore ti renda soldi una volta instaurato un rapporto.Sicuramente ti farà un prezzo di favore.




Certo, se il cucciolo muore perchè si butta giù dal balcone ci mancherebbe altro che l’allevatore debba risarcire il proprietario, ma se l’aneurisma all’aorta si scopre sia un difetto genetico ereditario di mal conformazione, allora è ben diverso il discorso!





Quote:
Gli altri punti che hai citato sono casi dove si parte da presupposti che non ci devono essere.
Poi c'è il contratto di affidamento ed a quel punto il propr deve attenersi alle regole scritte e stipulate con allevatore.




Gli altri punti di cui ho scritto sono quelli di cui si sta dibattendo qui, poi si può dire che non piace dibattere di questo, ma penso non sia corretto che a decidere sia solo tu.
Il contratto di affidamento è cosa ben diversa dal contratto di vendita, non si dovrebbe fare confusione. Nel contratto di affidamento di un cane si intende che il cane, pur rimanendo di proprietà dell’allevatore, venga gestito da una terza persona. Questo solitamente viene fatto proprio per poter usufruire di una fattrice o di uno stallone in più senza dover provvedere a sazio e mantenimento del cane che, in un allevamento, non è cosa da poco. Così facendo si possono applicare accordi per i quali il cane passa di proprietà dopo x cucciolate, oppure x anni, o via dicendo...
Ciò che però sosteneva “legalmente” Goan è che tali clausole sono vessatorie (in quanto a vantaggio di un’unica parte in causa) e pertanto non valide. Andrebbero espressamente firmate.

Spero si possa continuare a dibattere costruttivamente di questo, magari facendo più attenzione a quanto scrivono gli altri.

Personalmente ringrazio.



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goan

Registrato dal: 06-02-2008
| Messaggi : 2907
  Post Inserito 22-04-2009 alle ore 17:48   
Quote:

21-04-2009 alle ore 09:30, hjluk wrote:
Ovviamente concordo pienamente con quanto scritto da Cocker, e Nel mio contratto vi sono diverse clausole ed una di queste riguarda proprio l'impossibilità di vendere il cane a terzi senza prima avvisare me, che, qualora mi interessasse, sono disposto a ricomprare il cane ad unvalore che non deve mai superare il 75% di quanto pagato dall'acquirente.
Inoltre nel mio contratto specifico che qualora il cane venga ceduto/venduto a terzi, se io non accettassi di girare il contratto alla terza persona, questo decadrebbe con pro e contro annessi.
Infatti, nel contratto vi sono parecchie clausole a tutela dell'acquirente e del cucciolo (SOPRATTUTTO) che ne garantiscono la salute ed il benessere! E vi sono anche dei punti a vantaggio cospicuo del nuovo proprietario... che potrebbe addrittura "ripagarsi" il cane volendo... ma tutto sta a lui!!!
Ovviamente nel contratto vi è la DOPPIA firma ove, nella seconda, si accettano esplicitamente determinati articoli ed i loro comma.




Aggiungo solo...chiamasi Allevtore Onesto.
Questo perchè Garantisce il cucciolo, Garantisce il proprietario, Garantisce il nuovo proprietario.
l'altro allevatore non garantisce un bel niente "se il cane non lo vuoi più, me lo restituisci ed io non ti ridò un centesimo di euro bucato.
l'altro allevatore vuole essere interpellato prima; se acquisti un cane da hjluk e non lo avverti prima, perdi l'ulteriore garanzia che legamente non gli è dovuta prestare, la garanzia per i vizi continua ad essere attiva.




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goan

Registrato dal: 06-02-2008
| Messaggi : 2907
  Post Inserito 22-04-2009 alle ore 21:33   
ciao di nuovo e rispondo subito. permettetemi però di fare una premessa. Come ben afferma Cocker stiamo parlando di ipotesi e speriamo che (credo sia il senso di un qualsiasi forum) la gente leggendo ciò che ci scriviamo si chiarisca qualche dubbio circa l'acquisto di un cane, i suoi diritti e doveri, quando firmare un contratto, come firmare un contratto, da chi acquistare un cane e come acquistarlo.
detto questo ritengo che le domande che ha posto hjluk siano più che pertinenti al tema e le sue domande sono quelle che chiunque si farebbe. Permettetemi una considerazione Martinalabrador ha scritto solo due volte segno che o l'abbiamo soddisfatta con le nostre risposte oppure che ha provveduto diversamente.
In merito alla garanzia per i vizi del cucciolo che viene venduto il compratore potrà azionare la tutela degli artt.1490 e seguenti del codice civile solo se tali vizi sono "occulti" cioè non visibili e non riconoscibili dal compratore e taciuti con dolo dal venditore, In altri termini se io acquisto un labrador che zoppica e vedendolo camminare capisco che zoppica non posso dire al venditore " il cane zoppica, questo è un vizio del cane ed allora io voglio essere tutelato. Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (cfr. art. 1491 c.c.). Ossia se io acquisto il cane che zoppica ed il venditore mi dice "zoppica perchè gli ho pestato la zampetta, ma un mese e non zoppica più" io vedo che il cane zoppica (riconosco il vizio) ma il venditore sa che quello è un vizio del cane e non una ferita...allora la garanzia è azionabile. I vizi, poi, devono essere giuridicamente rilevanti e lo sono solo quelli di gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore (cfr. art. 1490 c.c.). Riassumendo: il vizio deve essere: occulto, non riconoscibile dal compratore usando la normale diligenza e taciuto dal venditore che era a conoscenza del vizio.
nelle ipotesi sopra descritte la garanzia è azionabile dal compratore e la tutela c'è tutta.
il venditore può dire al compratore: ti vendo questo cane, sappi però che è zoppo, resterà zoppo, non puoi utilizzarlo per le corse, non sarà mai un cane da monta, non sarà mai un cane da mostra e per tutti questi motivi ti vendo il cane a 100 euro anzichè 1000.
A quel punto a me che interessa il cane per compagnia l'acquisto anche in considerazione del prezzo. poi torno a casa e ci ripenso e lo voglio restituire richiedendo quanto speso e facendo leva sulla garanzia sopra descritta...il venditore può rifiutarsi di riprendersi il cane, può rifiutarsi di restituire il prezzo. Può farlo perchè l'art.1491 ultima parte del Codice civile lo consente perchè il venditore ha reso edotto il compratore del vizio e lui ha accettato. Siccome il diritto al ripensamento (recesso) per gli acquisti fatti nei locali commerciali non è ammesso, siccome la garanzia dell'art.1490 del codice civile non è azionabile..allora il compratore non può vantare nulla.
Se acquisto il cane con tanto di relazione medico-veterinaria e quindi il venditore mi garantisce la buona salute del cane e trascorsi due mesi il cane muore per una malattia che non era nè preveduta nè prevedibile dal compratore e dal venditore allora nemmeno in questo caso scatta la garanzia; perchè il venditore non poteva conoscere o prevedere che il cane si sarebbe ammalato. Ora se nel pedegree c'era scritto che in una linea di sangue i cani sono morti per una malattia X e il cane che vendi muore per la stessa malattia perchè ereditaria..qualche responsabilità del venditore io la vedo. Il venditore in questo caso doveva rendere edotto il compratore della possibile/ipotizzabile malattia ereditaria a cui opuò incorrere il cane che acquisti.
Nel caso del cane con Nanismo, ci si chiede se il venditore è tenuto a prestare la garanzia (art.1490 e ss del codice civile) oppure no. la risposta è nè si nè no! dipende.
Se io acquisto un cane e nel pedegree si evice che nella genealogia qualche cane ha avuto il nanismo e quindi la malttia era astrattamente prevedibile, allora il venditore deve risarcire. Se nella linea di sangue non si sono mai avuti casi di nanismo e quello è il primo caso certamente il venditore non poteva nemmeno ipotizzare una cosa simile ed allora il venditore è liberato da qualsiasi garanzia perchè non lo poteva prevedere nemmeno ipoteticamente.
In ultimo se hjluk vende ad Hugo un cane a 1000 che a sua volta lo vende a Goan a 1200 euro che a sua vlta lo vende a Cocker per 1500 euro. Il cane ha un vizio e muore. Allora la garanzia è applicabile. Esiste nella fattispecie un diritto di regresso. Cocker potrà richiedere a Goan € 1.500; Goan può richiedere a Hugo € 1200; Hugo potrà richiedere ad hjluk i 1000 euro spesi per l'acquisto del cane.




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Remì

Registrato dal: 20-09-2006
| Messaggi : 7356
  Post Inserito 23-04-2009 alle ore 12:02   
Penso anche io come Cocker...
il post non è stato aggiornato e quindi si parla per ipotesi... anche se alla fine sono tutte info che possono essere utili, fornite da persone che sono del campo e si intendono di questi aspetti...

Detto questo, penso che si possa continuare a mantenere un clima di scambio amichevole...


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Jerry79

Registrato dal: 02-10-2016
| Messaggi : 1
  Post Inserito 02-10-2016 alle ore 11:55   
Buongiorno a tutti,
ho letto per caso questa discussione e intervengo (sperando di essere utile) per informarvi che il diritto di recesso non si può applicare agli animali, perché equiparati ai beni personalizzati.
Infatti un cucciolo in allevamento viene scelto, prenotato e portato a casa, ma nel frattempo cambia, perché cresce. Quindi se non viene riscontrato alcun difetto imputabile all'allevatore, l'acquirente che desidera disfarsene e lo riporta indietro, legalmente non ha diritto a nessun rimborso.



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