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  >>  Diritti degli animali  >>  I vizi nella vendita di animali - Discussione n 25282 - PermaLink
   I vizi nella vendita di animali
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GattoTiti

Registrato dal: 20-05-2005
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  Post Inserito 03-06-2008 alle ore 09:00   
Santini Matteo

da www.diritto.it

La vendita degli animali è disciplinata, sotto il profilo della garanzia per i vizi, dall’articolo la 1496 del codice civile il quale prevede che, tale garanzia venga regolata principalmente dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e ove neppure questi dispongano, dalle norme generali sulla vendita, contenute nel codice ed in particolare dall’articolo 1490 il quale sancisce che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.

In materia di vendita di animali, sulla base delle disposizioni del codice Civile, applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via subordinata degli usi locali, la garanzia per vizi è dovuta dal venditore indipendentemente dalla colpa e per il solo fatto oggettivo della loro presenza. Essa è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente.

Pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dall’ingestione accidentale di sostanze tossiche o comunque da cause sopravvenute alla consegna del bene.

L'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte di Cassazione in sentenza n. 9330 del 17.05.2004, ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale - determinato da una malattia congenita - non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all'acquisto.

Accade infatti spesso, nella vendita di animali, sia da affezione che da macello o da allevamento, che la patologia si manifesti solo in un momento successivo alla consegna del bene e pertanto sorge l’arduo compito di individuare ed accertare se tale patologia fosse già in atto al momento della vendita o se il contagio o la malattia si sia invece manifestata per la prima volta successivamente alla consegna.

Il problema è di notevole importanza, non solo al fine di accertare ed individuare l’eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale, ma anche in considerazione della pronunzia di nullità del contratto che consegue alla vendita degli animali definiti come contagiosi dai regolamenti di polizia veterinaria.

Dalle disposizioni del R.D. 10 maggio 1914 n. 533 e del D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 si desume che, l'animale affetto da una delle malattie infettive indicate dalle norme in questione, non possa essere venduto e la relativa compravendita sia nulla ex lege, con spettanza all'acquirente dell'azione generale contrattuale per mancanza di uno dei requisiti essenziali dell'oggetto.

La Corte di Cassazione, sez. II, in sentenza del 10-08-1977, n. 3690 ha infatti affermato che: “ Nelle vendite di animali, se l'animale è affetto da una delle malattie contagiose elencate nel regolamento di polizia veterinaria, e per le quali è previsto l'isolamento o il sequestro, (nella specie, salmonellosi), il negozio deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto derivante dal divieto di alienazione, il quale sussiste anche se l'incommerciabilita di cui trattasi non è espressamente disposta dal regolamento predetto”.

L’eventuale dichiarazione di nullità della vendita degli animali affetti da patologie disciplinate da regolamenti di polizia veterinaria, non comporta automaticamente l'obbligo per venditore di risarcire i danni all'acquirente.

Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni patiti dal compratore solo quando, conoscendo o dovendo conoscere la causa di nullità del contratto (patologia dell’animale), non ne abbia dato notizia al compratore e questi abbia confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Sarà pertanto il venditore a dover dimostrare di aver ignorato senza colpa l’esistenza della patologia in atto.

Se invece l’animale venduto risulta affetto da patologia non contemplata nei regolamenti di polizia veterinaria, non possiamo più parlare di nullità del contratto per illiceità dell’oggetto ma eventualmente di inadempimento; assume pertanto fondamentale rilievo l’indagine diretta ad accertare il luogo ed momento esatto dell’insorgere della patologia, al fine di individuare il soggetto a cui “imputare l’evento”.

Così il Tribunale Perugia, 26-01-1996 “Nell'ipotesi di compravendita di un animale (nel caso di specie, un cane) ove lo stesso muoia in seguito a una malattia non prevista dal regolamento veterinario (ipotesi che rende nullo il contratto) il compratore è legittimato ad esperire l'azione redibitoria”.

Per l’ammissibilità dell’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, riveste un ruolo primario anche la tempestività della denunzia dei vizi (malattia dell’animale) da parte del compratore. Ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L’occultamento dei vizi della cosa venduta nel caso di vendita di animali, per dispensare il compratore dall'onere della denunzia, ai sensi dell'art. 1495 comma secondo cod. civ., non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita dello stesso, effettuata con artifici appositamente diretti a nascondere l’esistenza della malattia.

Il termine di 8 giorni decorre dalla consegna dei capi esclusivamente quando la malattia si manifesta palesemente mentre, per le malattie non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame dell’animale, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (vedi Cass., 30 agosto 2000, n. 11452).

E’ evidente che nella vendita di animali, i vizi della cosa venduta possono essere rappresentati non solo da una patologia dei capi di bestiame, ma anche da difetti di qualità, di dimensioni, peso, misura od alle caratteristiche dei singoli capi.

In caso di vizi rilevanti, il compratore ai sensi dell’articolo 1492 del codice civile potrà domandare a sua scelta o la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi o normative specifiche escludano la risoluzione (vizi non rilevanti).

Se poi gli animali venduti muoiono in conseguenza dei vizi (malattia), il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece la morte sopravviene per caso fortuito o per colpa del compratore, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini di cui all'art. 1495 cod. CIV..

In ogni caso, quando in compratore opta per la risoluzione del contratto, il venditore dovrà restituire il prezzo di acquisto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore dal canto suo, dovrà restituire gli animali, qualora, ovviamente, essi non siano periti a causa della malattia.

Il venditore sarà inoltre tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa e dovrà altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (accade frequentemente che altri animali di proprietà del compratore vengano contagiati dai capi malati).

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: GattoTiti il 03-06-2008 09:04 ]


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goan
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  Post Inserito 03-06-2008 alle ore 11:36   
l'articolo postato dalla supermoderatrice va benissimo e spiega tutto....ma non bisogna dimenticare che il legislatore sotto la spinta dell'Unione Europea ha creato il Codice del Consumo ossia il Decreto legislativo 6 Settembre 2005 n.2006 (Gazzetta Ufficiale n.235 dell'8/10/2005 - Suppl. Ord.n.162) che difende il consumatore in tutti i suoi acquisti.
Fate una cosa, stampatelo e mettetevelo sul comodino della vostra camera, vi servirà sempre.
In quell'articolo, ovviamente, si ignora del codice del consumo perchè precedente allo stesso.
il Codice del consumo non fa altro che dire le stesse cose del codice civile (in tema di tutela del contraente debole) ma ne amplifica la tutela.
ciao


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val

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  Post Inserito 23-06-2008 alle ore 16:18   
cio volevo sapere se la dislpasia alle anche e ai gomiti può rientrare nei vizi da te descritti...se volete vi spiego bene tutta la storia...ho un terranova di 14mesi...grazie!!!



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goan
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  Post Inserito 23-06-2008 alle ore 20:37   
dipende, comunque racconta la vicenda, mettendo in evidenza: dove l'hai acquistato (da privato, allevatore amatoriale, allevatore di professione, negozio animali etc...), quali documenti hai ricevuto, costo del cane e valore di mercato del cane. Ciao


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val

Registrato dal: 23-06-2008
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  Post Inserito 26-06-2008 alle ore 17:14   
ciao scusate x il ritardo,cmq l'ho acquistato a Rimini credo da un allevatore amatoriale in quanto senza affisso,ma possedeva molti cani di razze diverse.Non l'ho potuto scegliere xchè ultimo della cucciolata precedente,ma stava nel box con i piccoli nuovi quindi portato a casa con dissenteria,non ho chiesto i documenti x le malattie ereditarie in quanto 1°cane con pedigree il quale dopo un anno e passa non si è ancora visto,a detta dell'allevatore e scritto su annunci xfino su internet esente,è stato pagato 800 con pedigree ma venduto anche x 700 senza,la ricevuta scrive 400..,spacciato x figlio di campioni ma sulle carte del microcip si chiama pulce...inoltre con la data di nascita diversa da quella che mi era stata detta(forse hanno un lasco di tempo x dichiararli all'anagrafe...buh),intorno ai 4/6mesi inizia ad esser rigido sia davanti che dietro e dopo a dei cicli di vitamine pareva passato,lui avvertito dice di risentirci.più il tempo passava e più mi pareva rigido,difficoltà ad alzarsi me tutti mi dicevano che i terranova son così...pigri ecc...a12mesi (2mesi fa)faccio le lastre sotto consiglio del vet.,SORPRESA displasia anche e gomiti!!!al posteriore sembra D mentre al gomito sx già fatta l'operazione(-1mese fa)FPC,chiamo l'"allevatore" che mi dice che se devo farlo sopprimere me ne da un'altro e di tenerlo informato!io con dei sensi di colpa spaventosi e con l'angoscia x il futuro,il mio vet mi dice che i fattori ambientali non hanno influenzato il decorso in quanto una displasia di questa gravità è solo ereditata da uno dei 2 genitori...al tizio gli ho mandato una lettera scritta dall'avvocato,ma inviata con il mio nome dove chiedevo un contributo alle spese,ma lui non l'ha ritirata(avvertito+lettera entro gli 8gg)ora ci tocca:
-cibo dietetico all'inizio ora j/d della Hill's xchè dopo l'operazione è dimagrito di 10kg
-niente monte
-cicli di antidolorifici
-un cane disabile in quanto non può camminare x + di 2km al gg e solo nuoto(RICORDO E' UN CUCCIOLO DI 1ANNO!!!!!!)
-danni morali
-gg di ferie x vet.
-benzina
-operazioni
-visite
-sofferenze
e tutto ciò a vita!!!e non è truffa?!aspetto solo il pedigree che spero arrivi entro un anno e poi partirei con la causa.ho anche il vet. in slo. che costa meno cavoli...
che dite conviene far causa o no?
grazie x l'attenzione


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goan
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  Post Inserito 28-06-2008 alle ore 17:33   
Ciao, per te valgono tutte le considerazioni fatte, sul tema, in questo forum.
1. la lettera è stata scritta dall'Avv. ma inviata a nome tuo solo per risolvere la situazione in via bonaria.
2. la lettera non ritirata si considera ricevuta....ergo.....ha valore legale.
3. Torna dall'Avv. riportando la lettera che ti è tornata indietro....lui invierà una monitoria (lettera legale) per formalizzare la tua posizione.....in caso di esito negativo......ti conviene far causa.
E' un tuo diritto e devi farlo valere.
Ciao


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bracchetto
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Registrato dal: 04-07-2007
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  Post Inserito 28-06-2008 alle ore 19:00   
mi intrometto per un parere sanitario.
una displasia così grave a carico dei quattro arti non può essere imputata a fattori ambientali. è ovvio che i genitori non sono esenti, e vale assolutamente la pena di fare causa e andare fino in fondo. non solo perchè le cure di questo cane ti costeranno parecchio (per un grado D è probabile che tu debba ricorrere alla chirurgia pure per le anche), ma soprattutto perchè quella persona si è approfittata della tua ingenuità per rifilarti un "bidone". dubito della sua buona fede.
non è azzeccatissima la scelta di prendere un cucciolo da un "allevatore" che si presenta con:
- molte razze allevate
- prezzi diversi se vuoi o meno il pedigree
- vendita di cuccioli in internet
- niente affisso enci (che sarebbe davvero il meno, ci sono molti bravi allevatori amatoriali)
- evasione fiscale (400 in fattura e il resto...)
non dubito che tu fossi in buona fede, ma un minimo di cautela è d'obbligo in queste cose.
ad ogni modo credo che gli estremi per una causa ci siano tutti.




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